Infortunio scolastico durante il cambio dell’ora

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Infortunio scolastico dell'allievo durante il cambio dell'ora

Infortunio scolastico durante il cambio dell’ora (Cass. civ., sez. VI – 3, 5 luglio 2022, n. 21255).

Infortunio scolastico dell’allievo durante il cambio dell’ora e presunta assenza dell’insegnante alla fine della lezione.

L’attore deduceva di avere riportato lesioni alla tibia a seguito di una caduta avvenuta durante la lezione di educazione fisica, nonostante fosse esonerato dal prendere parte all’attività, mentre l’insegnante ometteva di vigilare la classe, essendo intenta piuttosto a “fumare sigarette con altri colleghi fuori dalla palestra”.

L’Istituto sosteneva, invece, che l’infortunio scolastico si verificava alla presenza dell’insegnante che tentava in tutti i modi di evitare che il danneggiato svolgesse attività fisica.

Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda attorea e liquidava in favore del danneggiato l’importo di Euro 41.833,543, oltre interessi e spese processuali.

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 802 del 2 febbraio 2021, in totale riforma della sentenza del Tribunale, dichiarava la responsabilità esclusiva dell’attore nella determinazione dell’infortunio, in quanto svolgeva attività fisica nonostante fosse pienamente consapevole della propria condizione di inabilità temporanea.

In particolare, i Giudici d’Appello, pur riconoscendo la natura contrattuale della responsabilità dell’istituto scolastico, hanno affermato che, indipendentemente dalla presenza dell’insegnante nella palestra, vi era il divieto per l’alunno di partecipare alla lezione e che il sinistro era accaduto nel momento del cambio di ora, ovverosia terminata la lezione di educazione fisica; l’alunno, non potendo rimanere da solo in classe, era sceso con gli altri alunni in palestra e la caduta era imputabile allo stesso studente che era ben consapevole, considerata la sua età, che non poteva giocare a pallacanestro, peraltro, senza previo riscaldamento.

Per i giudici d’Appello, quindi, si può escludere che «la condotta dell’istituto scolastico e dell’insegnante abbiano avuto qualche rilievo nella determinazione dell’infortunio» subito dallo studente.

Lo studente impugna la decisione in Cassazione deducendo l’avvenuta prova che l’infortunio scolastico avveniva durante l’orario di lezione, ma anche che l’insegnante non era presente in palestra;  deduce inoltre che l’istituto scolastico non ha giustificato l’asserito inadempimento degli obblighi di vigilanza e controllo da parte dell’insegnante.

Gli Ermellini, preliminarmente, evidenziano che “la responsabilità della scuola per le lesioni riportate da un alunno minorenne all’interno dell’istituto, in conseguenza della condotta colposa del personale scolastico, ricorre anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell’orario delle lezioni, in quanto il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni, mediante l’adozione, da parte del personale addetto al controllo degli studenti, delle opportune cautele preventive, sussiste sin dal loro ingresso nella scuola e per tutto il tempo in cui essi si trovino legittimamente nell’ambito dei locali scolastici.

Ciò posto viene ritenuta opinabile la valutazione compiuta dai Giudici d’Appello con cui si è esclusa la responsabilità della scuola, per l’infortunio scolastico, perché il sinistro avveniva al termine della lezione di educazione fisica e l’iniziativa assorbente dell’alunno, nonostante la consapevolezza della sua inabilità e nonostante gli fosse stata vietata la partecipazione alla lezione di educazione fisica.

Il ragionamento svolto dalla Corte d’Appello è errato perché non è stata attribuita rilevanza alla circostanza della presenza, o meno, dell’insegnante all’interno della palestra.

Oltretutto, sottolineano gli Ermellini, al termine della lezione non cessano gli obblighi di sorveglianza da parte della struttura scolastica.

La Suprema Corte accoglie il primo motivo di ricorso,  dichiara assorbiti il secondo, terzo e quinto motivo, rigetta il quarto motivo, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

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