Ambulanza con sirena attiva travolge un pedone e lo uccide

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Ambulanza con sirena attiva travolge un pedone e lo uccide

Ambulanza con sirena attiva travolge un pedone e lo uccide (Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2022, n. 21402).

Ambulanza con sirena attiva travolge un pedone sulle strisce pedonali causandone la morte, tuttavia l’urgenza non esclude la responsabilità del conducente.

Quando un veicolo adibito ai servizi di emergenza e in presenza delle condizioni per l’esonero dell’osservanza degli obblighi e dei divieti relativi alla circolazione stradale, deve comunque essere applicata la presunzione di piena responsabilità del conducente del veicolo investitore, come previsto dal primo comma dell’art. 2054 c.c.

Tale presunzione opera sempre, fatto salvo il caso in cui il conducente riesca a dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare l’investimento e il pedone è sempre obbligato a concedere la precedenza ai veicoli adibiti ai servizi di emergenza.

Con la decisione qui a commento, riguardante una ambulanza con sirena attiva e l’investimento del pedone, la Suprema Corte affronta la tematica della presunzione di piena responsabilità del conducente, per l’investimento del pedone sulle strisce pedonali.

A seguito dell’investimento il pedone decedeva e i suoi congiunti intraprendono il giudizio civile allo scopo di ottenere il ristoro dei danni derivanti dalla morte del familiare. Il Tribunale accoglie la domanda.

L’Assicurazione e la società proprietaria del veicolo di emergenza impugnano la decisione di primo grado invocando la responsabilità del pedone investito e, la Corte d’Appello, accoglie parzialmente il gravame riconoscendo la responsabilità prevalente nella produzione del sinistro in capo al pedone, riducendo conseguentemente il risarcimento invocato dagli eredi dello stesso.

Avverso la sentenza di secondo grado gli eredi propongono ricorso in Cassazione.

Gli Ermellini chiariscono un rilevante principio di diritto : “in caso di investimento di un pedone avvenuto sulle strisce pedonali, da parte di veicolo adibito ad uno dei servizi di urgenza disciplinati dall’art. 177 C.d.S. e in presenza delle condizioni per l’esonero dell’osservanza degli obblighi e dei divieti relativi alla circolazione stradale, trova comunque applicazione la presunzione di piena responsabilità del conducente del veicolo investitore, come previsto dal primo comma dell’art. 2054 c.c.”

La presunzione di responsabilità del conducente opera attribuendogli, ab origine, la totale responsabilità per l’investimento del pedone, salvo il caso in cui sia possibile accertare e graduare l’eventuale corresponsabilità del pedone medesimo, così da ridurre proporzionalmente il grado di colpa del primo.

La circostanza che l’investimento del pedone veda coinvolta una ambulanza con sirena attiva, non pregiudica l’applicazione di tali principi.

Affinché ciò accada, il conducente della ambulanza con sirena attiva – coinvolta nel sinistro –  deve provare di avere posto in essere tutte quelle cautele esigibili, in relazione alle concrete circostanze per evitare lo scontro, non potendo limitarsi a dedurre l’anomala, repentina condotta del pedone, a meno che egli non riesca a provarne l’assoluta imprevedibilità.

Chiarito ciò, gli Ermellini palesano altri due interessanti principi di diritto inerenti la lesione del rapporto parentale e la perdita delle prestazioni economiche aggiuntive.

Per quanto riguarda il primo aspetto viene ribadito che “affinché sussista, per gli eredi, un danno da lesione o perdita del rapporto parentale con il defunto, non è strettamente necessario che vi fosse un rapporto di convivenza fra loro, essendo sufficiente dimostrare, anche con elementi presuntivi, l’esistenza di rapporti effettivi di reciproco affetto o solidarietà familiare. La valutazione dell’intensità di tali rapporti e delle ricadute costituite dalla perdita degli stessi consente al giudice di operare la liquidazione in via equitativa, del relativo danno non patrimoniale”.

Sulla perdita delle prestazioni economiche aggiuntive, costituite – come noto – dalle erogazioni in denaro o altre utilità che il defunto elargiva spontaneamente agli eredi, le stesse rilevano come danno patrimoniale solo nel caso di persistente convivenza o altra situazione strettamente assimilabile. Diversamente, non potrà desumersi che tali ricorrenti elargizioni si sarebbero protratte nel tempo, in modo da trasformarsi in un beneficio economico durevole, la cui perdita può certamente essere oggetto di risarcimento.

Avv. Emanuela Foligno

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