Danno esistenziale e mobbing : i poteri del Giudice

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Danno esistenziale e mobbing: i poteri del Giudice

Danno esistenziale e mobbing: il Giudice deve esaminare anche i certificati medici del lavoratore (Cass. civ., sez. lav., 11 luglio 2022, n. 21865).

Danno esistenziale e mobbing: in sede di accertamento e qualificazione delle domande il Giudice deve svolgere anche verifiche di tipo sostanziale.

«Nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il Giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio ».

La vicenda trae origine dall’azione intrapresa da un medico nei confronti dell’Azienda Ospedaliera, sua datrice di lavoro, per demansionamento e condotte mobbizzanti che avrebbero provocato un peggioramento delle condizioni di salute e un danno esistenziale.

Il Tribunale di Cremona, che la Corte d’Appello di Brescia, respingevano la domanda del Medico in punto di ristoro del danno alla salute e accoglievano quella a titolo di danno esistenziale.

In particolare la Corte d’appello osservava che “i fatti allegati erano del tutto insufficienti a configurare un quadro complessivo di mobbing, trattandosi di pochi avvenimenti meramente episodici, totalmente privi di un intento vessatorio e connessi a normali problematiche lavorative; – che l’attore non aveva lamentato un aggravamento del danno alla salute, ma unicamente un danno esistenziale – che la dimostrazione della sussistenza di tale danno avrebbe richiesto l’allegazione di circostanze specifiche, da cui desumere l’aggravamento rispetto a quanto già liquidato allo stesso titolo nel giudizio precedente, e che al difetto di una pertinente e idonea allegazione non poteva sopperirsi con la mera produzione di documentazione medica.”

Il lavoratore ricorre in Cassazione.

Per quanto qui di interesse, con il secondo motivo si censura la sentenza d’appello per avere affermato che il lavoratore non aveva lamentato un aggravamento del danno alla salute ma unicamente un danno esistenziale, sebbene tale interpretazione fosse smentita sia dalle allegazioni dell’atto introduttivo, sia dalle conclusioni nel medesimo rassegnate.  Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza di appello nella parte in cui ha rilevato la mancata allegazione di circostanze specifiche dalle quali desumere l’aggravamento del danno alla salute, quando molteplici erano invece i mezzi istruttori non ammessi e i documenti trascurati, o erroneamente interpretati, dalla Corte di merito che indicavano fatti a tal fine di decisiva rilevanza.

I motivi sono fondati.

“Nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il Giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere – dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella esercitata. Tale ampio potere, attribuito al Giudice per valutare la reale volontà della parte quale desumibile dal complessivo comportamento processuale della stessa, estricandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità soltanto se il suo esercizio ha travalicato i predetti limiti, ovvero è insufficientemente o illogicamente motivato “ .

Nella specie, il Giudice di appello ha ritenuto che non fosse stato dedotto dal ricorrente un aggravamento del danno alla salute, ma unicamente un danno esistenziale e peraltro in esito ad una ricognizione dell’atto introduttivo che, pur prendendo atto della produzione di documentazione medica, reputata inidonea a sostituire allegazioni specifiche,  trascura di valutare i vari luoghi dell’atto stesso, tanto della parte espositiva come delle conclusioni, in cui sono posti riferimenti all’art. 32 Cost. e al danno biologico.

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il primo, rigettato il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Brescia in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

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