Lavori in galleria e morte dell’operaio (Cassazione penale, sez. IV, dep. 14/06/2022, n.23131)
Lavori in galleria e morte dell’operaio nel corso dei lavori di scavo a causa della caduta di materiale roccioso.
La Corte d’appello di Torino, ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio, confermandola nel resto, la sentenza con la quale il Tribunale di Verbania, aveva condannato gli imputati alla pena ritenuta di giustizia.
Agli stessi veniva contestata una serie di condotte colpose – essenzialmente omissive – attraverso le quali, nel corso dei lavori in galleria si verificava la caduta di un rilevante quantitativo di materiale lapideo che, staccatosi dalla volta della galleria, precipitava al suolo cagionando la morte pressoché istantanea dell’operaio.
L’appalto dei lavori in corso al momento dell’incidente era stato conferito dalla Agenzia Regionale Strade del Piemonte a due società, le quali avevano costituito una società cooperativa a responsabilità limitata che si era avvalsa delle prestazioni professionali di un geologo.
In sintesi vengono imputati l’amministratore unico e direttore tecnico della prima appaltatrice, nonché datore di lavoro della vittima; il direttore tecnico di cantiere, munito di delega in materia di prevenzione degli infortuni: il presidente del Consiglio d’amministrazione della s.c.a.r.l.; il geologo incaricato dalla Direzione Lavori di eseguire rilievi nella galleria; e altri due geologi dello studio di geologia incaricato dalla s.c.a.r.l..
Gli addebiti, in estrema sintesi, riguardano sia la fase di elaborazione dei rilievi geologici sul fronte e sulle pareti dello scavo, sia le scelte di progetti e di accorgimenti adeguati all’esecuzione in sicurezza dei lavori, anche mediante adattamento alle diverse fasi e ai diversi tratti di galleria, in relazione alle posizioni di garanzia rispettivamente ricoperte o attribuite.
La Corte di Torino, ha tratto le seguenti conclusioni:
“Il Collegio d’appello ha ritenuto che il distacco della porzione di roccia, rivestita di spritz beton di prima fase, avvenuto durante i lavori in galleria, che colpì la vittima si era verificato a causa di un’escavazione non ancora compiutamente consolidata e messa in sicurezza secondo le regole di buona tecnica…..(..).. non era stato messo in opera lo spritz beton di seconda fase dopo la posa dei bulloni swellex ….(..).. Il giorno dell’incidente, durante il primo turno di lavori in galleria, a causa della presenza di materiale non ben consolidato della volata precedente, si era reso necessario procedere ad un nuovo intervento di disgaggio, in occasione del quale si era registrato il danneggiamento di uno dei bulloni swellex già inserito nell’apposito foro; al subentro della squadra B (di cui faceva parte il lavoratore deceduto), veniva completata la prima fase di spritz beton; si doveva poi proseguire con la perforazione per la volata successiva; quindi, una parte della squadra arretrava per prelevare il materiale necessario alla bullonatura della roccia, ciò che avveniva mediante caricamento dei bulloni swellex su due mezzi denominati manitou; a seguito della caduta di uno dei bulloni, il lavoratore scendeva dal manitou per raccoglierlo e, in quel mentre, precipitava dalla volta della galleria la porzione di roccia che lo colpiva, uccidendolo”.
Il Consulente geologo ha evidenziato che “man mano che gli scavi procedevano, nell’approssimarsi della tratta ove avvenne il cedimento della volta, ci si avvicinava a una zona di disturbo tettonico (indicata come faglia di dimensioni e potenza importanti) che iniziava proprio in corrispondenza del fronte abbandonato dopo l’incidente e che avrebbe richiesto l’adozione di una sezione di scavo protetta con centine (ossia di tipo CM1), laddove fu prescelta una soluzione diversa, senza protezioni adeguate (sezione tipo B); di qui la riferibilità della sussistenza di profili di responsabilità ai geologi imputati i quali, benché consapevoli del progressivo deterioramento della qualità dell’ammasso roccioso (che risulta da loro descritto in apposite schede), non sollecitarono una doverosa riconsiderazione della scelta di adottare la sezione B, anziché la sezione CM1, che avrebbe comportato più rigorose misure di protezione dei lavoratori”.
Quanto agli altri coimputati, la Corte di merito ha evidenziato che costoro erano a conoscenza del fatto che i rilievi preliminari avevano segnalato la presenza di linee di disturbo tettonico più frequenti nelle zone prossime agli imbocchi (come quella ove avvenne l’incidente).
La sentenza d’appello si sofferma, poi, sull’accertamento della mancata effettuazione dell’operazione di consolidamento, mediante realizzazione dei sostegni, dal venerdì precedente l’infortunio fino al verificarsi dello stesso; e sulla mancata esecuzione dello spritz beton di 2″ fase sul penultimo avanzamento, mentre sull’ultimo avanzamento veniva applicato lo spritz beton di 1 fase: con la conseguenza che i lavori in galleria di escavazione erano proseguiti malgrado nel penultimo avanzamento non vi fossero le minime condizioni di sicurezza idonee a consentire l’accesso dei lavoratori.
Avverso la pronuncia d’appello tutti gli imputati ricorrono in Cassazione. Le doglianze vengono tutte considerate infondate.
Per quanto qui di interesse, sulle censure dei geologi gli Ermellini osservano che gli stessi sono responsabili dell’evolversi degli scavi e dei lavori in galleria, oltre a specifici compiti di consulenza e di individuazione delle soluzioni operative più adeguate riguardo ogni singola area di scavo di volta, in volta, interessata dall’avanzamento dei lavori.
Dunque non può certo discorrersi dell’assenza di obblighi di garanzia in capo ai suddetti geologi, diversamente da quanto sostenuto nei ricorsi da loro proposti.
Sono corrette, per tutti e tre i geologi ricorrenti, le conclusioni tratte dalla Corte di merito laddove, pur dando atto dell’accuratezza e dell’esattezza dei rilievi circa “il progressivo deterioramento della qualità dell’ammasso roccioso”, si fa carico agli stessi di avere omesso di valutare con la necessaria accuratezza, e di portare all’attenzione dei vertici di cantiere per le conseguenti determinazioni, la necessità di riesaminare la scelta – che essi stessi avevano invece sostenuto – di procedere con l’adozione della sezione B, anziché con la sezione CM1: la cui adozione, secondo l’opinione espressa dai periti e condivisa dalla Corte di merito (in termini ampiamente argomentati e non sindacabili in legittimità), sarebbe stata necessaria nel caso di specie ai fini della sicurezza del luogo di lavoro e della protezione dei lavoratori da eventi del tipo di quello verificatosi.
Tutti i ricorsi vengono rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
La redazione giuridica
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