Veicolo con targa estera e senza copertura assicurativa provoca sinistro stradale (Cassazione civile, sez. VI,  dep. 01/07/2022, n. 21023).

Veicolo con targa estera e privo di copertura assicurativa provoca un sinistro stradale.

Il danneggiato citava dinnanzi al Giudice di Pace di Roma, l’Assicurazione designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, oltre al proprietario e al conducente del veicolo responsabile, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dello scontro tra il motoveicolo di sua proprietà e l’automobile dei convenuti.

Il Giudice di Pace dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell’Assicurazione, poiché dal rapporto della Polizia Municipale di Pomezia risultava che la Volkswagen Golf era regolarmente assicurata.

Il danneggiato propone gravame deducendo l’avvenuta prova che il veicolo con targa estera VW Golf era privo di copertura assicurativa il giorno del sinistro. L’Assicurazione, invece, eccepisce la tardività della produzione documentale.

Accogliendo tale eccezione il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice d’appello, ha rigettato l’impugnazione in quanto fondata su documenti per la prima volta proposti nel giudizio di secondo grado e come tali inammissibili.

Ha quindi osservato che “il veicolo con targa estera danneggiante  … risulta, per attestazione dei verbalizzanti della Polizia Municipale …, redattori e sottoscrittori del rapporto avente valore probatorio privilegiato di atto pubblico ai sensi degli artt. 2699-2700 c. c., provvisto di copertura assicurativa vigente e valida.

“Ne consegue che le motivazioni della sentenza di primo grado meritano di essere per intero confermate non ravvisandosi alcuna ragione documentata per individuare una scopertura assicurativa del veicolo con targa estera per dare fondamento alla tesi dell’appellante”.

Ha soggiunto che, peraltro, “trattandosi di auto con targa estera, desumibile dalla non corrispondenza dei numeri e lettere di cui ai dati di matricolazione al sistema prescritto nello stato italiano, si deve porre riferimento alle disposizioni dettate dall’art. 125 Cos. Ass., comma 7, e dal l’art. 5 del D.M. .S.E. n. 86 del 2008, che prevedono la presunzione di esistenza di una copertura assicurativa se la targa appartiene ad uno Stato che partecipa al sistema assicurativo contemplato nella istituzione della Carta Verde, quale certificato internazionale di assicurazione valido per entrare in Italia provvisto di copertura per la RCA.

L’intestatario del veicolo con targa estera è cittadino polacco residente a Varsavia, Stato avente i titoli per garantire la circolazione in Italia dell’auto.

Avverso tale sentenza il danneggiato propone ricorso per Cassazione.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia erronea qualificazione della normativa in materia di ammissibilità in appello delle produzioni documentali. Lamenta, in sostanza, che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che i documenti richiamati in seno al primo motivo d’appello fossero nuovi, e come tali inammissibili, atteso che trattavasi degli stessi documenti già prodotti in primo grado.

Con il secondo motivo denuncia erronea qualificazione della normativa in materia di efficacia probatoria delle scritture prodotte in giudizio.

Il primo motivo è inammissibile : deduce genericamente che si tratta di valutazione erronea, ma non dà alcuna concretezza a tale doglianza se non attraverso il richiamo ad altri documenti (che dice già prodotti in primo grado) dei quali non si dice che sono quelli di cui ai nn. 2 e 3 dell’atto di appello cui è specificamente riferita la contestata valutazione del tribunale, né tanto meno si offrono indicazioni specifiche per la identificazione del loro contenuto e la loro individuazione all’interno del fascicolo processuale.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Esso si risolve nella prospettazione, sotto diversa cornice, della medesima censura inerente le prove documentali acquisite, e comunque non si confronta con la motivazione sul punto offerta dal giudice di appello.

Secondo il ricorrente, le lettere del FGVS e dell’UCI avrebbero dovuto considerarsi idonee a dimostrare l’assenza di copertura assicurativa del veicolo assicurativo. Tuttavia il Tribunale ha dato prevalenza alle contrarie indicazioni offerte dai verbalizzanti, ha osservato che: a) tali lettere non evidenziano “indicazione alcuna di uno scambio di corrispondenza fra l’assicurazione ed il danneggiato”, né specificano “il numero identificativo della polizza come indicato dai verbalizzanti”.

Ebbene, l’accertamento dei verbalizzanti è reso maggiormente attendibile dalla presunzione di copertura assicurativa desumibile dal fatto che “l’intestatario proprietario del veicolo risulta essere dagli accertamenti identificativi attestati dalla Polizia Municipale di Pomezia, cittadino polacco residente in Varsavia, e dunque Stato avente i titoli per garantire la circolazione in Italia dell’auto”.

Il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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