Danno epatico da intossicazione farmacologica

0
Danno epatico da intossicazione farmacologica di Augmentin

Danno epatico da intossicazione farmacologica e decesso del paziente (Tribunale di Vicenza, Sentenza n. 1156/2022 pubbl. il 04/07/2022)

Danno epatico da intossicazione farmacologica a seguito di assunzione di Augmentin e decesso del paziente.

La sorella del paziente deceduto cita a giudizio l’Azienda Sanitaria deducendo che il fratello veniva morso dal suo cane; che presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Asiago gli veniva prescritto un antibiotico (Augmentin); che dopo alcuni giorni, stante l’aggravarsi delle sue condizioni di salute, veniva ivi ricoverato presso il reparto di medicina generale per effettuare accertamenti ed esami; che successivamente veniva trasferito presso l’Ospedale di Bassano del Grappa, dove gli veniva prospettato un trapianto di fegato per grave danno epatico da intossicazione farmacologica; che in data 5.9.2013 veniva trasferito presso l’Ospedale Sant’Antonio di Padova, dove veniva però rilevata la contaminazione dei polmoni da parte del fungo Aspergillo, che impediva il trapianto; che nonostante l’avvio della relativa profilassi si rendeva necessario il ricovero nel reparto di terapia intensiva, cui seguiva il decesso in data 21.9.2013.

La consulenza medico legale di parte imputa il decesso al ritardo diagnostico dell’Ospedale di Asiago prima e dell’Ospedale di Bassano del Grappa poi, i quali non avevano rilevato prontamente il danno epatico da intossicazione farmacologica e non avevano disposto tempestivamente il trasferimento presso la struttura specializzata in trapiantologia.

L’attrice chiede il risarcimento, iure hereditatis, sia per il danno biologico terminale, sia per il danno morale terminale, quantificandolo in euro 100.000,00;  nonché iure proprio, per  il danno da perdita del rapporto parentale, nella misura di euro 84.075,00, sia per il danno biologico psichico, nella misura di euro 71.796,00.

Il C.T.U. rileva che “l’eziopatogenesi di natura farmacologica del danno epatico (epatite acuta) diagnosticata dai medici dell’Ospedale di Asiago era stata in effetti sospettata dai medici dell’Ospedale di Bassano, i quali tuttavia non hanno approntato gli approfondimenti clinici opportuni e non hanno apprestato gli accorgimenti necessari indotti dalla gravità della patologia e dalla sua suscettibilità di evolvere in complicanze esiziali, così costringendo il paziente ad un periodo di prolungata, inutile e immotivata ospedalizzazione”.

In particolare, ha osservato il consulente, “poiché il trapianto di fegato rappresentava fin da subito l’unica alternativa terapeutica possibile, i medici dell’Ospedale di Bassano avrebbero dovuto attivare il protocollo di trasferimento presso il Centro Trapiantologico di Padova al più tardi al 21.8.2013 ( pur essendo possibile e prudenziale fin dal 9.8.2013, mentre il trasferimento è avvenuto solo il 5.9.2013). Non essendo stato seguito il suddetto percorso diagnostico, si riscontrano nell’operato dei sanitari del nosocomio di Bassano condotte di natura omissiva e non rispondenti ai criteri di doverosa prudenza e diligenza che esigeva il caso di specie dal quale è scaturita pertanto una incongrua sottovalutazione del quadro clinico e laboratoristico [e una prolungata ospedalizzazione che ha esposto] il paziente a rischi di natura infettiva, nel caso in esame concretizzatisi e tali da eliminare l’unica possibilità terapeutica del paziente , che poi è andato incontro inevitabilmente a morte.”

Osserva comunque il C.T.U. “in base a un giudizio controfattuale, la condotta corretta non avrebbe senz’altro evitato il decesso del paziente, in ragione di una pluralità di fattori concorrenti che è necessario tenere presente: l’evoluzione dell’epatopatia, la contrazione comunque di infezioni nosocomiali, la predisposizione psicofisica del paziente al trapianto di fegato, la disponibilità in concreto di un organo da trapiantare, l’aspetto prognostico legato al buon esito del trapianto …… L’omissione reprensibile della struttura ha dunque causato piuttosto, una perdita di chance di natura iatrogena del 50%”.

Venendo al ristoro dei danni invocati dall’attrice, il Tribunale osserva che nessuna posta risarcitoria può essere riconosciuta iure hereditatis, in quanto l’attrice non è, o comunque non ha dimostrato di essere, erede del paziente deceduto.

Quanto ai danni prospettati iure proprio per la perdita parentale, il Tribunale ritiene equo liquidare l’importo di euro 95.614,33.

La seconda posta risarcitoria lamentata iure proprio , corrispondente al d anno biologico di tipo psichico, e segnatamente del Disturbo Depressivo Persistente Moderato diagnosticato dalla C.T.U. nella misura del 16 %,  viene liquidato in euro a 44.789,00.

Avv. Emanuela Foligno

Sei vittima di errore medico o infezione ospedaliera? Hai subito un grave danno fisico o la perdita di un familiare? Clicca qui

Leggi anche:

Inidoneo trattamento della frattura riportata durante la degenza

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui