Prima applicazione del sistema a punti: il Tribunale di Milano ha depositato la prima sentenza riguardante la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale col nuovo sistema a punti.

Prima applicazione del Tribunale di Milano del sistema a punti (Trib. Milano, sez. X, 11 luglio 2022, n 6059 – Giudice Dott. Spera).

La vicenda decisa trae origine dal decesso di un uomo avvenuto nel corso di una battuta di caccia.

La figlia del defunto cita a giudizio il responsabile del decesso, e l’Assicurazione dello stesso, chiedendo la condanna ex art. 2050 c.c. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla morte del padre.

L’attrice afferma che nel corso di una battuta di caccia al cinghiale, si verificava un incidente che cagionava la morte del padre. Osserva, nello specifico, che un colpo di fucile, esploso dal convenuto, dapprima impattava su una superficie dura, per poi frantumarsi in molteplici schegge, una delle quali si conficcava nel collo della vittima che decedeva dopo cinque giorni.

In sede penale il convenuto andava assolto.

Il Tribunale di Milano, ritiene sussistente il rapporto causale fra l’attività venatoria e il decesso del congiunto dell’attrice e illustra la differenza dell’accertamento del nesso causale tra la sede penale e quella civile.

Ciò posto, ritiene il Giudice che le risultanze probatorie e i documenti prodotti comprovino che la condotta posta in essere dal convenuto abbia colposamente cagionato le lesioni e, successivamente, la morte del padre dell’attrice. Infatti, il nesso di causalità materiale, escluso in sede penale in mancanza della prova “oltre il ragionevole dubbio”, risulta invece comprovato nel giudizio civile de quo, in base alla citata regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”.

Accertata la responsabilità, in punto di liquidazione vengono richiamate le sentenze gemelle del 2003 e le sentenze di San Martino del 2008, e dato atto della decisione della Suprema Corte n. 10579/2021, che ha auspicato la predisposizione di “una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti”, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, avviene la prima applicazione del nuovo sistema a punti.

In tali tabelle, spiega il Giudice, “il valore-punto è stato determinato dividendo per 100 il valore monetario massimo previsto dalle due tabelle milanesi per la liquidazione del rispettivo danno parentale”. In esse, inoltre, è stato previsto un punteggio in relazione ad alcuni parametri: età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti, qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. Con queste modalità si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e, quindi, si moltiplica il totale dei punti per il menzionato “valore punto”, pervenendo così all’importo monetario liquidabile.

Conseguentemente, il Giudice riconosce all’attrice i seguenti punti: punti 20, in considerazione dell’età della vittima primaria: 44 anni alla data del decesso (lett. “A” della Tabella); punti 26, in considerazione dell’età della vittima secondaria: 18 anni alla data del decesso del padre (lett. “B” della Tabella); nessun punto, in relazione alla lett. “C” della Tabella perché è incontroverso che, al momento del decesso, l’attrice non conviveva con il padre; punti 9, in considerazione della sopravvivenza di n. 3 superstiti (lett. “D” della Tabella); punti 25, in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (lett. “E” della Tabella), per un totale quindi di punti 80; il Giudice, conseguentemente, liquida all’attrice, per il danno da perdita del rapporto parentale,  la complessiva somma di Euro 269.200,00 (punti 80 x il “valore punto” di Euro 3.365,00).

Il Tribunale liquida, altresì, all’attrice il danno patrimoniale da mancata percezione dell’assegno di mantenimento e condanna il convenuto al pagamento in favore dell’attrice, della somma complessiva di Euro 328.865,00, oltre interessi e spese processuali.

Nella interessante decisione qui a commento, il Giudice rammenta, a più riprese, che il risarcimento del danno non è un mero calcolo matematico, soprattutto con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale.

Avv. Emanuela Foligno

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