Condanna al risarcimento in favore dei figli per il padre che disperde i beni (Cassazione civile, sez. I, dep. 23/06/2022, n.20264) .
Condanna al risarcimento in favore dei figli per il padre che ha sottratto risorse economiche al nucleo familiare.
Il Tribunale di Roma aveva rigettato le reciproche domande di addebito della separazione formulate dai coniugi ed aveva disposto l’affidamento dei minori presso la madre, cui aveva assegnato anche la casa coniugale, disciplinando le modalità di visita del padre dei minori; aveva determinato un contributo di mantenimento dei figli in Euro 6.000,00 mensili; aveva ammonito l’uomo al rispetto delle statuizioni ex art. 709 ter c.p.c., con condanna al risarcimento del danno nella misura di Euro 5.000,00, in favore di ciascun figlio, da corrispondere alla moglie, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale.
La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 10862/17 del 30 maggio 2017, ha disposto , fermo l’affidamento esclusivo dei 4 figli minori alla madre, in Euro 1.200,00 il contributo mensile dovuto dall’uomo per il mantenimento della moglie e in Euro 4.800,00 (1.200,00 Euro per ciascun figlio) il contributo dovuto per il mantenimento dei figli. Inoltre la Corte d’Appello confermava la condanna al risarcimento dell’uomo in favore dei figli.
Condividendosi le considerazioni del Tribunale sulla condotta paterna, diretta a sottrarre risorse al nucleo familiare, facendo pesare sui figli gli esiti dell’elevato conflitto con la moglie, la Corte d’appello evidenziava:
“- non ricorrono i presupposti per la revoca dell’ammonizione all’uomo al rispetto delle statuizioni del Tribunale e la condanna al risarcimento del danno ex art. 709 ter c.p.c., nei confronti dei figli, poiché lo stesso si era volontariamente reso inadempiente rispetto alle obbligazioni poste a suo cario, con modalità tali da escludere con certezza il mantenimento di un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto prima della separazione dei genitori”.
L’uomo ricorre in Cassazione contestando con cinque motivi la valutazione della propria capacità reddituale operata dai giudici di merito.
Le doglianze sono inammissibili sia perché contestano il merito della valutazione probatoria in chiave presuntiva delle operazioni finanziarie, rimaste all’interno delle società di famiglia, rispetto alla complessiva capacità economica e patrimoniale del ricorrente, (accertata con l’ausilio di CTU) ritenuta rilevante nonostante gli indebitamenti (molti attestati con cessioni di crediti ai familiari), nonché le cessioni avvenute tutte all’interno delle società riconducibili al gruppo, sia perché non si confrontano con il contenuto del provvedimento impugnato nella parte riguardante la ricostruzione delle proprietà immobiliari del gruppo facente capo al ricorrente.
Si tratta di un apprezzamento di merito, che è stato idoneamente motivato e non è pertanto sindacabile in sede di legittimità.
Per quanto qui di interesse, riguardo la condanna al risarcimento di danni nei confronti dei figli, gli Ermellini osservano “Le misure sanzionatorie previste dall’art. 709 ter c.p.c., e, in particolare, la condanna al pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, sono suscettibili di essere applicate facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze e di atti “che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento”; esse, tuttavia, non presuppongono l’accertamento in concreto di un pregiudizio subito dal minore, poiché l’uso della congiunzione disgiuntiva “od” evidenzia che l’avere ostacolato il corretto svolgimento delle prescrizioni giudiziali è un fatto che giustifica di per sé l’irrogazione della condanna, coerentemente con la funzione deterrente e sanzionatoria intrinseca alla norma richiamata” (Cass. civ., 27 giugno 2018, n. 16980).
In buona sostanza, per la condanna al risarcimento del danno in favore dei figli è sufficiente il mancato rispetto della statuizione giudiziale.
Non rileva ai fini della condanna al risarcimento che i figli abbiano comunque conservato un buon tenore di vita grazie alla madre che si adoperata in tal senso.
La Suprema Corte rigetta il ricorso.
Avv. Emanuela Foligno
Leggi anche:
Decesso del coniuge nel giudizio di divorzio: le SS.UU. chiariscono