Il motociclista investito da un veicolo non identificato non vede pregiudicato il proprio risarcimento dei danni (Cass. civ., sez. VI, 12 luglio 2022, n. 21983) .

Il motociclista investito da un’auto pirata, che non è riuscito a identificare, può chiedere il risarcimento del danno.

Il motociclista investito, vittima del sinistro stradale analizzato dalla Suprema Corte, può chiedere il risarcimento del danno anche se non riesce ad individuare l’auto pirata responsabile dello scontro. La querela contro ignoti, infatti, non costituisce condizione di procedibilità per l’azione di risarcimento esperita nei confronti dell’assicurazione designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada.

La vicenda trae origine da un sinistro mortale che ha visto coinvolto il motociclista investito da un’auto pirata che, non concedendo la precedenza, urtava lo scooter facendolo cadere a terra e dandosi alla fuga.

I Giudici di merito respingevano la domanda, ritenendo non assolto l’onere di individuare il veicolo colpevole.

La Suprema Corte, invece, accoglie il ricorso degli eredi del motociclista investito.

In tema di sinistri stradali causati da veicoli  non  identificati, rammentano gli Ermellini, il danneggiato non è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo, in quanto «l’accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima» (Cass. civ., n. 9873/2021).

Ciò posto, gli Ermellini affermano che la decisione della Corte d’Appello è errata laddove ha ritenuto superflua l’indagine sull’effettiva dinamica del sinistro argomentando che il danneggiato non avrebbe dimostrato la diligenza minima nel permettere che fosse identificato il responsabile del sinistro, pur riconoscendo che la proposizione della querela non è condizione di procedibilità.

Sotto tale profilo la sentenza viene cassata con rinvio in diversa composizione.

La redazione giuridica

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