Rovinosa caduta nel corso della gita scolastica (Cassazione civile, sez. III, dep. 04/05/2022, n.14164).
Rovinosa caduta della studentessa nel corso della gita scolastica.
La danneggiata cita a giudizio dinanzi il Tribunale di Firenze il Ministero dell’Istruzione, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una rovinosa caduta occorsale nel corso di una gita scolastica cui partecipava, mentre sciava in condizioni meteorologiche non ottimali.
Il tribunale, riteneva che il danno derivante dalla rovinosa caduta della studentessa fosse effettivamente ascrivibile all’inadempimento degli obblighi di vigilanza gravanti sull’istituto scolastico, e accoglieva sia la domanda principale della danneggiata, che quella di manleva, liquidando i danni nel complessivo importo di Euro 29.795,60.
La Corte d’Appello di Firenze confermava la decisione del primo Giudice, rigettando i gravami interposti dall’Assicurazione e dal Ministero.
I Giudici d’Appello deducevano:
a) la studentessa si trovava nella località sciistica non per iniziativa autonoma ed in quanto accompagnata dal padre, ma quale alunna partecipante alla gita scolastica, tanto dovendosi desumere (in mancanza di prova contraria, che – ha rimarcato – l’amministrazione ben avrebbe potuto e dovuto dare, producendo il registro scolastico): a1) dalla deposizione della teste che, sentita quale insegnante in quella occasione addetta alla sorveglianza del gruppo di alunni, aveva riferito che la ragazza, anche se accompagnata dal padre sulle piste, faceva parte della gita scolastica; a2) dalla dichiarazione di altra teste che aveva riferito di avere deciso spontaneamente di trascorrere due giorni sulla neve con l’amica, in coincidenza con la sua gita scolastica.
b) se è senz’altro vero che la studentessa subiva una rovinosa caduta, cadde da sola e, non essendovi alcun insegnante nelle, è rimasta ignota la causa della rovinosa caduta, e così pure il luogo esatto della stessa, dovendosi pertanto concludere, in accordo con il Giudice di primo grado, che la scuola non abbia dato prova della non imputabilità a sé della causa della caduta.
c) ad un esonero della responsabilità della Istituzione Scolastica non può poi pervenirsi argomentando dai presupposti di esonero della responsabilità (caso fortuito) di cui all’art. 2048 c.c., comma 2, riguardando tale norma l’ipotesi di responsabilità extracontrattuale della scuola, configurabile nel diverso caso in cui un alunno abbia arrecato danni ad un altro.
d) per lo stesso motivo non è configurabile un concorso di colpa della danneggiata, ex art. 1227 c.c., comma 1 – dedotto dall’appellante sul rilievo che la stessa, essendo ormai prossima alla maggiore età, era in grado comprendere quale pista avrebbe potuto fare -, essendo ritenuto dalla giurisprudenza, tale dato anagrafico, rilevante in fattispecie di responsabilità extracontrattuale.
Inoltre, i Giudici d’appello hanno ritenuto corretta la personalizzazione del danno operata dal primo Giudice nella percentuale del 10%, avuto riguardo alla giovane età dell’attrice, al percorso clinico e all’esito cicatriziale gravante sull’arto superiore sinistro.
L’assicurazione propone ricorso in Cassazione e deduce che la presenza del padre escludeva l’obbligo di vigilanza della scuola e che non risulta correttamente rispettato il criterio di riparto dell’onere probatorio in materia, secondo cui spetta al creditore/danneggiato dare la prova non solo del danno ma anche del nesso causale tra questo e la condotta inadempiente della scuola, con la conseguenza che, se, al termine dell’istruttoria, resta incerta la reale causa del danno, le conseguenze sfavorevoli in termine di onere della prova gravano sull’attore.
Nello specifico, la studentessa. aveva l’onere di descrivere ed allegare le ragioni della rovinosa caduta, così da ricondurla causalmente alla condotta omissiva imputata all’insegnante, in quanto cadere dagli sci costituisce circostanza probabile quando si pratica suddetto sport e non si può dalla semplice caduta, in assenza di una descrizione della dinamica, ricavare automaticamente la presunzione di responsabilità per culpa in vigilando dell’insegnante, dovendo necessariamente descrivere il nesso che lega il sinistro alla condotta colposa a questi imputata.
Il MIUR, invece, lamenta che la Corte d’Appello erroneamente riteneva parte attrice onerata solo della prova della fonte dell’obbligo e del danno, non anche dal nesso causale tra la rovinosa caduta e la condotta asseritamente inadempiente della Scuola.
La Suprema Corte evidenzia che, avuto riguardo alla particolare rilevanza nomofilattica delle questioni di diritto poste con il primo motivo del ricorso principale e con il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale, si rende opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza , anche alla luce dell’evoluzione della loro elaborazione da parte della Corte.
La redazione giuridica
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