L’incidenza della conoscenza dei luoghi ai fini dell’attribuzione della responsabilità per custodia  (Cassazione civile, sez. VI,  dep. 16/06/2022, n.19362).

L’incidenza della conoscenza dei luoghi da parte del danneggiato è dirimente nella valutazione della responsabilità del Comune per custodia della strada.

La Corte d’Appello di Bari, in accoglimento dell’appello proposto dal danneggiato, e in riforma della decisione di primo grado, condannava il Comune di Bitonto al risarcimento dei danni patiti da un utente a seguito di una caduta verificatasi sulla strada.

I Giudici d’Appello, in particolare, accertavano la riconducibilità del fatto dannoso alla responsabilità del Comune, rilevando come la condotta tenuta dal danneggiato, nel transitare sulla sede stradale non fosse giunta al punto di determinare l’integrale risoluzione del nesso di causalità tra il carattere insidioso della conformazione stradale e il danno subito.

Il Comune propone ricorso per Cassazione deducendo omesso esame di fatti decisivi in relazione all’art. 2051 e all’art. 1227 c.c. per mancata considerazione dell’incidenza della conoscenza, da parte della vittima, della conformazione della sede stradale luogo del sinistro, e per mancata valutazione della negligenza dello stesso danneggiato nel percorrere il tratto stradale.

Le censure non sono ritenute ammissibili.

Osserva il Collegio come trovi applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (quale risultante dalla formulazione del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modif., con la L. n. 134 del 2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Tale norma, chiama la Corte di Cassazione a verificare l’eventuale omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale), o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal Giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.

La Corte d’Appello ha correttamente esaminato la condotta della danneggiata, rilevando come dalla stessa non fosse esigibile l’adozione di alcuna cautela maggiore, o comunque diversa, da quella concretamente adoperata.  E’ stata, inoltre, correttamente esaminata l’incidenza della conoscenza dei luoghi da parte della danneggiata, oltre alla morfologia della strada e alle caratteristiche insidiose del tratto ove avveniva la caduta.

Ergo, non essendo consentito alla Corte di legittimità il riesame del merito della causa, la doglianza del Comune, siccome diretta a censurare la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, viene ritenuta inammissibile.

Respinto il ricorso, il Comune viene condannato al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese di giudizio.

La redazione giuridica

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