Caduta del bambino sulla strada e responsabilità del Comune (Tribunale di Sciacca, Sentenza n. 269/2022 pubbl. il 08/06/2022).
Caduta del bambino sulla strada e responsabilità del Comune che viene pagato a risarcire oltre diciassettemila euro.
I genitori del bambino citano a giudizio il Comune di Sciacca per vederlo condannare al ristoro delle lesioni provocate dalla caduta del bambino sulla strada.
Espongono che in data 13 marzo 2017, il minore a causa del manto stradale gravemente dissestato per la presenza di una buca, cadeva per terra e riportava danni alla persona.
Pacifica la regola di cui all’art. 2051 c.c., il Tribunale evidenzia che il criterio generale in materia di riparto dell’onere probatorio sancito dall’art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l’evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui.
Il custode, per andare esente da responsabilità deve dare prova del cd. caso fortuito, ovvero dell’esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un’efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento.
Ciò posto, nel caso di specie, viene ritenuta provata la dinamica dell’evento lesivo, ossia la caduta del bambino sulla strada, così come descritta da gli attori, avendo la stessa trovato conferma nel corso del giudizio dalle prove testimoniali.
Uno dei testi ha riferito di avere sentito un rumore e di avere visto il minore per terra in prossimità di una grossa buca e che il bambino lamentava dolore al braccio e alle ginocchia e presentava diverse escoriazioni.
Altro teste, ha confermato che il bambino, passava con la ruota anteriore sopra una buca presente sull’asfalto, perdeva l’equilibrio e cadeva per terra .
Il C.T.U. incaricato ha accertato la compatibilità eziologica tra la caduta del bambino e le lesioni subite dallo stesso.
Di talchè, risulta raggiunta la prova dell’evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell’ente convenuto, che nell’occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l’utenza.
Il Comune non ha fornito la prova di un alcun fattore estraneo al bene, imprevedibile e straordinario, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l’evento lesivo e, come tale, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
E’ da escludersi, sottolinea il Giudice, un concorso di colpa del minore, atteso che le concrete modalità di accadimento dell’evento inducono a ritenere che esso non potesse essere in alcuno modo previsto né evitato soprattutto in considerazione del carattere particolarmente insidioso della sede stradale e della sostanziale non percepibilità della buca per le sue dimensioni e profondità e per la omogeneità di colore rispetto a quello del resto del manto stradale.
Pacifica la responsabilità del Comune, dalla CTU emerge un danno biologico permanente accertato nella misura dell’8%.
Tenuto conto delle accertate invalidità e dei criteri tabellari per il risarcimento del danno biologico di lieve entità ex art. 139 del Codice delle Assicurazioni, viene liquidato per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente al diritto alla salute, una somma pari ad euro 13.406,14, oltre a euro 2.849,40 per la temporanea ed euro 806,79 per spese mediche documentate.
Conclusivamente il Comune viene condannato al pagamento in favore dei genitori del bambino di euro 17.400,70, oltre spese di lite e di CTU.
La redazione giuridica
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