Velocità prudenziale da tenersi per evitare eventuali scontri stradali (Tribunale di Ravenna, Sentenza n. 329/2022 pubbl. il 09/06/2022 RG n. 4594/2018).

Velocità prudenziale da tenersi come corretta condotta di guida viene valutata ai fini della ripartizione della responsabilità.

La vicenda trae origini dallo scontro tra un motociclo e un’automobile. Il motociclista riporta gravi lesioni determinanti un danno permanente all’integrità psicofisica del 60-62% incidente sulla capacità lavorativa specifica in misura del 60%, una ITT di 300 giorni, una ITP al 75% di 150 giorni, una ITP al 66% di 180giorni.

Inoltre, a seguito del sinistro la moglie del motociclista, aveva subito un danno riflesso iure proprio morale e da sconvolgimento della vita familiare di cui chiedeva ristoro in via equitativa.

Si costituisce in giudizio l’Assicurazione eccependo il concorso di colpa dello stesso motociclista nella causazione del sinistro per eccesso di velocità, o velocità prudenziale non mantenuta e comunque non consona allo stato dei luoghi, nonché per avere circolato senza luci accese.

Parte convenuta precisa, inoltre, di avere già versato al motociclista la somma di euro 300.000,00 da considerarsi esaustiva del danno dallo stesso subito.

Sulla scorta della documentazione in atti, con particolare riferimento al Rapporto della Polizia Municipale di Ravenna ed alla sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada comminata al conducente dell’autovettura, nonché sulla base delle testimonianze assunte in corso di causa e della espletata CTU cinematica, risulta un concorso nella produzione del sinistro da parte di entrambi i conducenti coinvolti, in misura di diverso grado.

Il veicolo ha effettuato manovra di svolta a sinistra senza concedere la dovuta precedenza alla moto proveniente dall’opposto senso di marcia.

Sulla scorta della CTU cinematica è emerso che nel tratto di strada in cui si verificava il sinistro vigeva il limite di velocità dei 50 Km/h, mentre la moto marciava a una velocità di circa 65 -70 Km/h.

Sulla strada (abitata) era presente cartello triangolare di pericolo per probabile presenza di bambini, nonché cartello del limite di velocità dei 50 Km/h e cartello di fermata scuolabus.

Tali circostanze, unitamente al limite di velocità, dovevano indurre il motociclista a tenere una velocità prudenziale addirittura al di sotto dei limiti esistenti.

Ciò tenuto conto anche del fatto che il motociclista dichiarava agli agenti di avere notato l’auto, proveniente dall’opposto senso di marcia, spostarsi verso il centro strada e rallentare, manovra che poteva spingerlo ad ipotizzare un inizio di manovra di svolta a sinistra e a tenere pertanto una condotta di guida maggiormente prudente ed attenta e comunque una velocità prudenziale.

Il motociclista, quindi, nonostante la segnaletica esistente (cartello di limite di velocità dei 50 Km/h, cartello triangolare di pericolo di presenza di bambini, cartello di fermata scuola bus) e la presenza di abitazioni, nonostante si fosse avveduto dell’auto proveniente dalla direzione opposta ed avente l’indicatore di direzione sinistro azionato avvicinarsi al centro strada e rallentare, non ha diminuito la sua velocità continuando a viaggiare  tra i 65 -70 Km/h in violazione dei limiti di velocità e in violazione di quanto disposto dall’art. 141 CdS che obbliga il conducente a regolare la velocità in modo che avuto riguardo alle caratteristiche e condizioni della strada sia evitato ogni pericolo per la sicurezza di perone e cose.

Conseguentemente la causazione del sinistro viene imputata in misura dell’80% alla condotta colposa del conducente del veicolo, e per il residuo 20% alla condotta colposa del motociclista.

Il Tribunale liquida al motociclista l’importo di Euro 463.056,72, oltre spese mediche per euro 10.172,04

Per quanto riguarda il danno invocato dalla moglie del motociclista,  il Tribunale osserva che la Corte di Cassazione è da tempo orientata a riconoscere il risarcimento del danno anche in favore dei prossimi congiunti di persona che, pur sopravvissuta a seguito di sinistro stradale, abbia tuttavia patito un danno talmente grave da comportare immediati riflessi anche sulle persone a sé più vicine.

Il danno non patrimoniale consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona macrolesa può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Cass. 2788/2019).

Tale voce di danno viene liquidata nell’importo di euro 38.502,72.

Avv. Emanuela Foligno

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