Mancate cautele apprestate al paziente che decede dopo la dialisi a causa di un sinistro stradale.
Mancate cautele al paziente che decede dopo la seduta di dialisi (Tribunale di Potenza, Sentenza n. 673/2022 pubbl. il 08/06/2022, RG n. 3513/2018).
I congiunti del paziente deceduto citano in giudizio l’Istituto ospedaliero al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in proprio e in qualità di eredi per il decesso del familiare.
In particolare, gli attori allegano a fondamento della domanda che:
– il paziente si era recato presso l’Ospedale per sottoporsi ad un trattamento di emodialisi;
– subito dopo il ciclo di emodialisi, terminato alle ore 12,00 circa, aveva lasciato il Reparto e l’autovettura da lui condotta era precipitata nella scarpata sottostante causandone l’immediato decesso;
– nel corso del procedimento penale il consulente del Pubblico ministero presso il Tribunale di Potenza, all’esito dell’esame autoptico, aveva individuato fra le cause che avevano determinato la perdita di controllo del veicolo e il conseguente evento letale una lipotimia con obnubilamento del sensorio dovuto al rapido abbandono dell’Ospedale;
– ai sanitari era imputabile imperizia consistita nell’aver consentito al paziente di lasciare il Reparto subito dopo il ciclo terapeutico senza attendere il necessario periodo di stabilizzazione di 30-40 minuti.
Alla luce di tali premesse, gli attori chiedono che venga accertata la responsabilità della struttura sanitaria nella causazione dell’evento letale per mancate cautele.
Successivamente, con intervento volontario, il fratello del defunto avanza la medesima domanda.
Il Tribunale evidenzia che gli attori hanno agito in giudizio iure proprio, in qualità rispettivamente di madre, figlio, sorella e fratello del paziente deceduto, nei confronti della struttura sanitaria, i cui medici attraverso la mancata adozione delle cautele imposte dalla sottoposizione del paziente a emodialisi, avrebbero determinato la lipotimia con obnubilamento del sensorio che avrebbe causato l’incidente nel quale il paziente sarebbe deceduto, al fine di ottenere il risarcimento del danno da perdita del prossimo congiunto e del danno patrimoniale da lucro cessante.
L’azione viene inquadrata nello schema di risarcimento del danno derivante da illecito extracontrattuale ai sensi dell’articolo 2043 c.c.
La natura extracontrattuale della responsabilità della struttura ospedaliera nei confronti dei congiunti che agiscano per il risarcimento del danno iure proprio è sostenuta anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ritiene che se deve ritenersi che una struttura ospedaliera risponda, contrattualmente, dei danni dei quali chieda il ristoro lo stesso paziente, non altrettanto può dirsi in ordine, invece, all’iniziativa risarcitoria assunta dai suoi stretti congiunti, per far valere, nelle stesse ipotesi, il danno da menomazione del rapporto parentale, o da perdita dello stesso e sottolineando che in forza della relazionalità della responsabilità contrattuale è proprio la natura dell’interesse che segna, per così dire, il limen entro cui risulta possibile integrare – anche in chiave di efficacia protettiva verso terzi, ex art. 1375 c.c. – il contenuto del contratto.
Dalla qualificazione come responsabilità extracontrattuale della responsabilità dell’ente ospedaliero invocata a fondamento della domanda derivano due conseguenze che attengono luna alla individuazione del termine di prescrizione del diritto del danneggiato ad ottenere il risarcimento del danno , che è quinquennale, e l’altra alla distribuzione fra le parti dell’onere della prova.
Quindi, il terzo danneggiato, che agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno subito iure proprio a causa della imperizia, negligenza o imprudenza del medico nella esecuzione della prestazione sanitaria in favore del paziente, deve dimostrare il verificarsi di un evento di danno nella sfera giuridica del proprio congiunto e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate, la negligenza o imperizia dei medici e la riconducibilità dell ‘evento di danno alla condotta , attiva o omissiva, del sanitario .
Secondo la prospettazione attorea la perdita di controllo del veicolo, la fuoriuscita dalla sede stradale dell’autovettura, sarebbero ascrivibili ad una lipotimia con obnubilamento del sensorio riconducibile al trattamento di emodialisi al quale poco prima dell’incidente il defunto era stato sottoposto, e che avrebbe richiesto la sua permanenza nel Reparto per 30 -40 minuti per la stabilizzazione dei parametri clinici.
Ebbene, il Tribunale ritiene che la causa dell’incidente stradale nel quale il paziente ha perso la vita non può essere individuata sulla base del principio del più probabile che non nella condotta omissiva addebitata ai sanitari per mancate cautele al paziente.
I CTU del Pubblico Ministero, hanno accertato la riconducibilità dell’evento -morte alle lesioni riportate dalla vittima in seguito al sinistro stradale ed hanno individuato due possibili cause della perdita di controllo del veicolo: 1) colpo di sonno o distrazione e 2) lipotimia con obnubilamento del sensorio dovuto ad abbandono precoce dell’Ospedale dopo il trattamento dialitico.
Adottando come termine iniziale del giudizio controfattuale la condotta doverosa omessa dai sanitari (mancate cautele per non avere trattenuto il paziente in reparto per il prescritto periodo di stabilizzazione), non può dirsi che l’evento dannoso (perdita di controllo del veicolo condotto dal paziente) non si sarebbe verificato se il paziente avesse atteso presso il Reparto altri 20 -30 minuti. Difatti i CTU del procedimento penale hanno individuato una causa alternativa cui ricondurre la perdita di controllo del veicolo (colpo di sonno o distrazione), da sola idonea a costituire causa efficiente del fatto dannoso, ma soprattutto appare ostativo alla ricostruzione della causalità omissiva il criterio cronologico.
Non si evince, neanche in via presuntiva, una contiguità cronologica fra il trattamento di emodialisi e il sinistro stradale: infatti, il veicolo con all’interno il corpo del paziente, sono stati rivenuti soltanto due giorni dopo che il paziente si era allontanato dal Reparto.
Ergo, non può dirsi raggiunta la prova del rapporto di causalità, secondo il criterio del più probabile che non, fra la condotta omissiva dei sanitari (mancate cautele atte a impedire l’allontanamento repentino dal reparto) e l’evento di danno.
La domanda viene rigettata.
Avv. Emanuela Foligno
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