Basola in pietra non ancorata al manto stradale provoca la caduta del pedone che riporta lesioni (Tribunale Potenza, sez. I, 13/04/2022, n.471).

Basola in pietra non ancorata al suolo provoca la caduta del pedone che chiama in causa il Comune allo scopo di vederne riconosciuta la responsabilità per difetto di custodia.

In particolare, l’istante espone che: nel percorrere il marciapiede di una strada centrale del Comune, nello scendere il marciapiede per attraversare la strada, cadeva inciampando su di una basola in pietra non ancorata al suolo e dondolante.

La basola in pietra non ancorata al piano stradale e la buca, non segnalate, non erano visibili.

Intervenivano sul posto diversi passanti per soccorrere la donna che veniva condotta al Pronto soccorso, dove le veniva diagnosticata “lussazione spalla dx”. La donna si sottoponeva a vari controlli ortopedici e in data 15/09/2016 le veniva riscontrata una rigidità della spalla dx con diagnosi di “capsulite adesiva da esiti di lussazione spalla dx”.

Il Tribunale non accoglie la domanda.

Innanzitutto viene osservata l’assenza dei dovuti rilievi del luogo del sinistro ciò, nonostante, il luogo dell’occorso fosse il centro del Comune; tali rilievi sono necessari, specialmente quando si conviene in giudizio il Comune ritenuto responsabile del sinistro e per chiedere il ristoro dei danni.

La dinamica dell’incidente, come dichiarata dai testi, manifesta segni discordanti con il racconto della danneggiata. Comunque, dalle riproduzioni fotografiche, allegate in atti da parte attrice, si evince che la strada in questione è pavimentata da lastre in pietra che già solo visibilmente denotano la loro consistenza e fanno ritenere alquanto inverosimile il racconto di una basola in pietra non ancorata alla strada, al punto da fare perdere l’equilibrio.

Il Tribunale, sulla pavimentazione di lastre in pietra, osserva che le stesse non aderiscono perfettamente le une alle altre ma fanno intravedere chiaramente lo spazio tra l’una e l’altra. Ergo, trattandosi di strada non asfaltata, e quindi non uniforme, come tale deve essere approcciata.

Ed ancora, dalla raffigurazione fotografica allegata dalla danneggiata è visibile che il punto dell’inciampo, evidenziato con una cerchiatura nelle allegazioni,  è situato non in adiacenza del marciapiede, ma in corrispondenza ed al centro della traversa che si immette su via Marconi. Quindi, l’attrice scendendo dal marciapiede per attraversare via Marconi e dirigersi alla macchina ivi parcheggiata, sul lato opposto, non ha potuto percorrere il tratto di strada cerchiato nelle fotografie prodotte, se non ipotizzando che scesa dal marciapiede ha percorso quasi al centro strada via Marconi in modo longitudinale.

L’attrice invoca, a fondamento della propria pretesa, la responsabilità, dell’ente convenuto quale custode ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c. Ebbene, affinché sia integrata la responsabilità da cose in custodia è necessario che il danno discenda dalla cosa; quando, invece, il pregiudizio si determini con la cosa è configurabile la fattispecie delineata dall’art. 2043 c.c.

La giurisprudenza ha stabilito che l’attore, agendo ex art. 2051 c.c. deve allegare e dimostrare esclusivamente la relazione di custodia fra il convenuto e cosa, l’evento dannoso e la sua dipendenza causale – secondo la regola civilistica della preponderanza causale- dalla cosa.

Se, però, l’evento dannoso dipenda non da una forza intrinseca della cosa, ma da una relazione tra la condotta del danneggiato e la cosa, l’onere probatorio si aggrava, avendo ad oggetto anche la pericolosità di questa.

Poste tali premesse, il Tribunale non ritiene accoglibile la pretesa attorea, dovendosi valutare, il contegno imprudente e sicuramente distratto dell’attrice, quale fattore causale esclusivo della produzione dell’evento lesivo.

Lo stato dei luoghi, per come descritto e risultante dalla documentazione fotografica prodotta in atti, è inidoneo a ingenerare una situazione di pericolo ingenerata da una basola in pietra traballante e non correttamente ancorata al suolo, come rappresentata da parte attrice e, pertanto, suscettibile di essere evitata o superata attraverso l’adozione delle normali cautele dell’utente del bene pubblico.

L’attrice, ha cercato di provare una dinamica del sinistro incerta, poiché non è provato se fosse caduta a causa della basola in pietra dondolante, ovvero della buca adiacente, rimanendo non provato che sia stata percorsa la parte della strada dalla stessa indicata, poiché tale dinamica non sarebbe conforme a quella descritta dai testi.

Quindi, viene ritenuto che la basola in pietra, o buca, qualora fosse stata causa dell’incidente, ha rappresentato unicamente l’occasione di verificazione dell’evento lesivo, che, ex adverso, trova la propria causa efficiente ed esclusiva nel sopravvenuto contegno abnorme, incauto e distratto dell’attrice.

La domanda viene integralmente rigettata.

La redazione giuridica

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