Mancata attuazione di strategie terapeutiche efficaci, oltre ad atteggiamento attendista dei sanitari, provocano la morte del paziente (Tribunale Frosinone, Sentenza del 20/10/2021- RG n. 1902/2017).

Mancata attuazione di strategie terapeutiche efficaci è quanto contestato dai congiunti del paziente deceduto che invocano il riconoscimento del danno da lucida agonia, la massima personalizzazione del danno e la perdita di chances.

Atteggiamento attendista e mancata attuazione di strategie terapeutiche corrette è quanto invocato nei confronti della Struttura in conseguenza del decesso del paziente verificatosi in data 27/05/2012.

Il CTU ha concluso:” Nella condotta dei sanitari che ebbero in cura il paziente dall’1/04/2012 al 27/05/2012 sono ravvisabili profili colposi prettamente di natura omissiva, ovverosia di natura attendista, consistenti essenzialmente nella mancata attuazione di strategie terapeutiche efficaci a risolvere il quadro presentato dal paziente…(..).. L’approccio diagnostico e terapeutico non è stato corretto ed adeguato rispetto alle contestuali necessità cliniche del paziente giacché è stato possibile evidenziare un estremo atteggiamento attendista laddove avrebbe potuto e dovuto essere effettuata tempestivamente un colangiopancreatografia retrograda endoscopica (CPRE) a scopo diagnostico/terapeutico, la quale avrebbe potuto portare alla rimozione dell’ostruzione delle vie biliari ed ad una restitutio ad pristinum. Il sopravvenuto decesso del paziente è da porsi in collegamento causale con le omissioni e i ritardi riscontrati…(..).. Non sono stati identificati profili colposi strettamente correlati alla diagnosi del processo morboso in atto, nonostante le carenze evidenziate nella tenuta della cartella clinica, nella frequenza dei controlli utili a monitorare l’andamento della malattia e nell’atteggiamento estremamente e ingiustificatamente attendistico nell’intervenire adeguatamente ; la mancata attuazione di strategie e/o metodiche diagnostico/ terapeutiche in grado di visualizzare le vie biliari e pancreatiche e di rimuovere eventuali ostruzioni, non corrispondono a quanto consigliato  dalla migliore scienza medica in base alla diagnosi formulata“.

In sintesi, vi è stata  una condotta colposa di natura omissiva che si è concretizzata sia nella tardività della prima diagnosi (sofferenza epatica, grave condizione di colestasi e pancreatite cronica con focolai di malattia acuta), sia nell’opportuna terapia chirurgica, la quale avrebbe determinato la rimozione dell’ostruzione delle vie biliari.

Pacifica la responsabilità della Struttura e dei Medici, il Giudice passa al vaglio l’aspetto liquidatorio dei danni.

I congiunti hanno diritto a una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare, in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all’età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione o sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare da parte di chi agisce in giudizio.

Seguendo le indicazioni delle Tabelle milanesi:

1)        Per la moglie viene riconosciuto l’importo di euro 280.000,00;

2)        Per i figli, non conviventi, viene riconosciuta la somma di euro 180.000,00, ciascuno;

3)        Per la sorella  non convivente l’importo di euro 70.000,00;

4)        Per le nipoti, non conviventi, viene riconosciuto l’importo di euro 45.00,00, ciascuna.

Oltre a ciò, venendo al  danno morale terminale, consistente nella cosciente e lucida percezione della vittima dell’imminente morte, il Tribunale osserva che il paziente deceduto  ha senza dubbio preso coscienza della propria situazione di salute e, soprattutto del peggioramento graduale e inesorabile delle proprie condizioni di salute, ciò in considerazione del lasso di tempo (57 giorni di ricovero), trascorso in una condizione di coscienza e lucidità dal giorno dell’ingresso in Pronto Soccorso, fino alla morte.

Per tale voce di danno viene, pertanto, liquidato l’importo di euro 89.000,00, comprensivo anche dell’aumento del 50% previsto per la personalizzazione (EUR 40.549,00, importo corrispondente a 57 giorni di ricovero più EUR 30,000,00, pari ai primi tre giorni di ricovero più il 50%).

Riguardo, infine, il danno da perdita di chances, viene osservato che il paziente, di anni 78 al momento della morte, ha perduto la possibilità di sopravvivere più lungo rispetto a quanto effettivamente vissuto, con una possibilità di vita migliore, qualora il trattamento medico praticato fosse stato adeguato e non connotato da atteggiamento attendista. La relativa posta viene liquidata con l’importo di euro 84.1255,00.

Avv. Emanuela Foligno

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