Versamento pleurico bilaterale dovuto a infezione nosocomiale (Tribunale di Roma, sez. XIII, dep. 28/02/2022, n.3169 – Giudice Dott.ssa Pellettieri).

Versamento pleurico bilaterale provocato da infezione contratta in ambito ospedaliero nel corso del ricovero è quanto sostiene la paziente che cita in giudizio la Casa di cura romana.

La paziente veniva sottoposta in data 23 ottobre 2015 a intervento programmato di isterectomia: successivamente in data 27 ottobre 2015 a seguito di accertamenti veniva rilevata la presenza di versamento pleurico e, disposto il trasferimento presso il reparto di medicina interna della suddetta Struttura in data 29 ottobre 2015 dove veniva posta diagnosi di “addensamento polmonare con pregresso versamento pleurico bilaterale”.

A causa del citato versamento pleurico, la donna lamenta numerose problematiche cardiache dovute, a suo dire, a colpa grave della Casa di Cura presso cui era ricoverata, e che il versamento era dovuto ad infezione contratta in ambito nosocomiale, per non avere la Struttura rispettato i protocolli e le linee guida in tema di prevenzione delle infezioni.

Il Giudice preliminarmente evidenzia che ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) e del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, restando a carico dell’obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.

Più specificamente, nel campo della responsabilità sanitaria, quanto al principio di allegazione della condotta inadempiente, ritenuta fonte di danno, viene fatto riferimento a quanto indicato dalla giurisprudenza di cui a Cass. SSUU 577/2008 : “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio l’attore deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia, ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tali inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”.

Ciò comporta che l’allegazione del paziente-creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno.

Ciò posto, parte attrice ha dedotto di avere contratto una infezione di derivazione nosocomiale per il constatato versamento pleurico, riscontrato dagli esami strumentali effettuati presso la Struttura.

Tuttavia, l’attrice non ha evidenziato l’agente patogeno responsabile della presunta infezione; inoltre la stessa ha allegato di essersi sottoposta in data 17 novembre 2015 a RX torace, che non evidenziava alcun versamento pleurico, segno che l’infezione veniva risolta poco tempo dopo la sua insorgenza.  Ed ancora, l’attrice nulla spiega in merito alle problematiche cardiache che sarebbero scaturite dal versamento pleurico provocato dalla infezione ospedaliera.

Oltre alla suddetta carenza di allegazione, nulla viene dedotto sul nesso di causalità materiale, e cioè sulla riconducibilità della asserita patologia cardiaca alla imprecisata infezione nosocomiale che avrebbe causato il versamento pleurico.

Non risultano, per tali ragioni, correttamente adempiuti gli oneri di allegazione e di inadempimento qualificato, e il Giudice rigetta la richiesta di CTU medico-legale, anche in considerazione del fatto che la consulenza di parte risulta scevra da qualunque forma di dissertazione medico-legale.

La domanda viene rigettata e l’attrice viene condannata al pagamento delle spese di giudizio.

Avv. Emanuela Foligno

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