Pedone subisce una caduta durante la partecipazione ad una sagra parrocchiale a causa di una intercapedine nei pressi della Parrocchia e cita a giudizio sia quest’ultima che la Provincia per ottenere il risarcimento del danno subito.

La vicenda giudiziaria

Il Tribunale di Savona condannava la Provincia e la Parrocchia a pagare, in solido, all’attore la somma di 91.333,62 euro, ritenendo che il fatto storico fosse provato sulla base delle dichiarazioni del teste e della documentazione in atti.

La Provincia proponeva gravame eccependo la identificazione della proprietà del terreno luogo del sinistro, il mancato rilievo del comportamento dello stesso danneggiato e la errata parificazione della responsabilità per custodia della Provincia rispetto a quella della Parrocchia.

La Parrocchia si costituiva in secondo grado chiedendo la riforma della sentenza e il rigetto della domanda risarcitoria e, in subordine, di dichiarare il prevalente concorso di colpa del danneggiato nella caduta, e per l’effetto dimezzare le somme liquidate in primo grado.

La Corte di Appello di Genova riformava la sentenza di primo grado limitatamente alla parte relativa alla quantificazione del danno e confermava per il resto la decisione di primo grado.

Il ricorso in Cassazione

La Provincia propone ricorso in Cassazione e deduce l’errata attribuzione della responsabilità per la avvenuta caduta del parrocchiano, quale ente proprietaria della strada, dovendo la medesima prevenire la situazione di pericolo. La ricorrente sostiene che l’incidente era avvenuto all’interno della proprietà privata limitrofa alla Parrocchia durante la sagra parrocchiale.

La censura non viene ritenuta fondata.

Gli Ermellini ribadiscono che la responsabilità custodiale opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l’amministrazione liberata dalla responsabilità solo ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode.

La Provincia ha l’obbligo di prevenire situazioni di pericolo

Nel caso esaminato, i Giudici di appello hanno rilevato sussistente l’obbligo per l’ente proprietario della strada, nel caso, appunto, la Provincia, di “prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, al fine di evitare danni non solo ai mezzi ma anche ai pedoni”.

Difatti, recentemente (17/02/2023, n. 5116) è stato chiarito che la custodia esercitata dal proprietario, o gestore della strada, non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale.

I Giudici di Appello hanno correttamente evidenziato che il personale addetto alla manutenzione della strada provinciale avrebbe dovuto (per la ravvicinata distanza) avvedersi della situazione di pericolo in cui versava il tratto adiacente al ciglio della strada (di proprietà della Parrocchia) ove è caduto il danneggiato.

Per tali ragioni il ricorso viene rigettato (Cass. civ., sez. III, 22 settembre 2023, n. 27137).

Avv. Emanuela Foligno

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