Marciapiede bloccato per lavori edili e caduta del pedone che è costretto a camminare sulla strada (Cassazione civile, sez. VI, dep. 13/07/2022, n.22121).

Marciapiede bloccato per lavori e caduta del pedone sulla strada che gli provoca trauma distorsivo e fratture.

Il pedone danneggiato conveniva in giudizio, dinanzi il Giudice di Pace di Bari, il Comune di Bari deducendo che, mentre percorreva a piedi il marciapiede lato sinistro era costretto ad attraversare la strada per impegnare il marciapiede del lato opposto, essendo il marciapiede bloccato per lavori edili.

L’attore esponeva che, nell’eseguire l’attraversamento, poneva il piede destro in una profonda buca posta al centro della carreggiata, non segnalata né individuabile in quanto coperta da carte e fogli di giornale, a causa della quale “cadeva rovinosamente a terra” nonostante avesse tentato di alleggerire la caduta appoggiando la mano sinistra al suolo.

Tale caduta gli provocava  “trauma contusivo ginocchio destro e trauma contusivo – distorsivo polso sinistro”, a cagione dei quali gli veniva confezionato palmare di cartone alla mano sinistra e veniva dimesso con prescrizione di crioterapia, terapia medica e 7 giorni di prognosi. L’attore deduceva poi che, a seguito delle visite di controllo veniva confermata la suddetta diagnosi e riconosciuta anche la “frattura dello scafoide carpale sinistro”.

Il Giudice di Pace di Bari in accoglimento della domanda condannava il Comune di Bari al pagamento, in favore dell’attore, della somma di Euro 4.650,96, oltre interessi legali dalla messa in mora all’effettivo soddisfo, spese di CTU pari a 300,00, e spese di giudizio.

Il Comune appella la decisione e il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice d’appello, escludeva, invece, la responsabilità del Comune per la caduta dell’utente costretto a percorrere la strada dissestata a causa del marciapiede bloccato.

In particolare, il Giudice d’appello riteneva che l’incidente, sotto il profilo causale, fosse dovuto alla disattenzione del pedone nell’attraversamento della strada, ragionando sui principi sanciti dalla giurisprudenza in merito nell’interpretazione dell’art. 2051 c.c., ” giacché all’obbligo di custodia fa pur sempre riscontro l’obbligo di prova del nesso di causalità e un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa”.

Il danneggiato si rivolge in Cassazione censurando la sentenza impugnata sul duplice versante dell’errore di diritto, consistente nella violazione e/o falsa applicazione di legge per aver il Tribunale di Bari, quale Giudice di Appello, ritenuto interrotto il nesso eziologico tra la condotta omissiva del Comune e quella del danneggiato ex art. 2051 c.c., nonché per violazione e falsa applicazione all’art. 1227 c.c.

Secondo la tesi del ricorrente, la sentenza di appello non terrebbe conto della regola – di comune esperienza – per cui le strade delle città (specialmente nel meridione d’Italia) sono spesso piene di carte e fogliame che si posano sul manto stradale e non vengono tempestivamente rimosse per carenza di personale e/o cattiva amministrazione. Conseguentemente, richiedere al pedone di prestare attenzione ad ogni foglio, carta, accumulo di foglie che incontra sul suo percorso significherebbe richiedergli uno sforzo che va oltre l’ordinaria diligenza, non considerando che durante l’attraversamento della strada si debba in primo luogo prestare attenzione alle auto in transito. Oltre a ciò il ricorrente rimarca che l’accesso alla strada gli era obbligato a causa del marciapiede bloccato per lavori.

La censura è inammissibile perché tende a riproporre una rivisitazione dell’esame del fatto effettuato dal Tribunale.

Il Giudice di merito ha correttamente applicato  i paradigmi elaborati dalla giurisprudenza in ordine al disposto dell’art. 2051 c.c.; di prova del nesso causale e di interruzione dello stesso, ove la condotta negligente della vittima si sia dimostrata come direttamente ed esclusivamente incidente sull’evento lesivo.

Pertanto, in tale caso, la valutazione sulla incidenza della condotta altamente imprudente della vittima nell’attraversamento della strada e caduta a causa di una buca –peraltro ben visibile- nel manto stradale, sebbene costretta all’attraversamento a causa del marciapiede bloccato per lavori, risulta del tutto insindacabile.

Il ricorso pertanto viene dichiarato inammissibile con condanna alle spese.

La redazione giuridica

Lesioni subite all’interno del centro commerciale

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui