Lesioni subite all’interno del centro commerciale causate dalle porte girevoli (Cassazione Civile, sez. VI, dep. 07/07/2022, n.21512).

Lesioni subite all’interno del centro commerciale causate dal cattivo funzionamento delle porte girevoli.

L’attrice, esponendo di avere riportato lesioni all’interno del centro commerciale e di essere caduta a terra per essere stata colpita violentemente dalla porta girevole a causa del cattivo funzionamento della stessa, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Lodi la proprietaria del centro commerciale chiedendo il risarcimento del danno nella misura complessiva di Euro 39.560,50.

Il Tribunale rigettava la domanda per il difetto di prova della riconducibilità delle lesioni subite all’interno del centro commerciale a causa dell’impatto con la porta girevole. Successivamente, la Corte d’Appello di Milano rigettava il gravame della donna.

La Corte, richiamando le deposizioni testimoniali, osservava che le stesse non consentivano di ricondurre le lesioni subite a specifiche caratteristiche della porta girevole, non consentendo quindi di chiarire se l’urto con la porta fosse derivato dall’imprevedibile cattivo funzionamento della stessa, che aveva così colpito la donna, o se quest’ultima per una qualche ragione propria fosse andata a toccare la porta stessa, cadendo per l’urto.

Aggiungevano i Giudici d’appello, con riferimento al lamentato malfunzionamento della porta girevole, cui l’attrice aveva ricondotto la causa delle lesioni subite, che non solo non poteva essere confermato in via presuntiva, ma doveva piuttosto ritenersi provato il contrario dato che problematiche di funzionamento, se esistenti, avrebbero richiesto un intervento immediato e non dopo tre mesi dal giorno dell’infortunio (18 dicembre 2012, data di esecuzione dell’intervento di manutenzione), non risultando peraltro che dopo quel giorno le problematiche in discorso si erano ripresentate.

La danneggiata ricorre in Cassazione denunciando che una volta provato l’impatto fra la porta girevole e le conseguenti lesioni subite, era onere del custode provare la condotta colposa dell’attrice o il caso fortuito, mentre il Giudice di appello ha posto a carico dell’attrice l’onere di provare che l’impatto era avvenuto per un malfunzionamento della porta e non “per una qualche ragione propria”.

Il motivo è inammissibile.

Il Giudice di merito ha affermato, e sul punto non vi è specifica impugnazione, che fatto costitutivo dell’evento dannoso non è il mero impatto dell’attrice con la porta girevole, ma il cattivo funzionamento della stessa, tale da cagionare la caduta della donna.

Nel caso di specie il dinamismo della porta girevole, in termini di cattivo funzionamento, come afferma la ricorrente, non costituiva onere probatorio dell’attrice, viceversa era onere del custode provare l’assenza del cattivo funzionamento.

Tale fatto, tuttavia, è stato analizzato dal Giudice di merito , essendo stato positivamente accertato che non vi è stato malfunzionamento della porta girevole. Una volta che sia stata esclusa la ricorrenza dell’elemento integrante il fatto costitutivo della domanda (il malfunzionamento della porta), il giudice del merito l’ha coerentemente rigettata.

In conclusione il giudice del merito non ha fatto applicazione della regola sull’onere della prova, di cui la ricorrente lamenta la violazione, perché all’esito del giudizio non è rimasto ignoto il fatto costituente oggetto della detta regola.

Il ricorso viene dichiarato inammissibile.

La redazione giuridica

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