Tamponamento stradale e fonti di prova da utilizzare in giudizio (Cassazione civile sez. VI,  dep. 11/07/2022, n.21819).

Tamponamento stradale e fonti di prova da utilizzare per l’accertamento della dinamica del sinistro.

Il danneggiato si rivolgeva al Tribunale di Roma per sentire condannare l’Assicurazione designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza d’un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato.

Il Tribunale di Roma rigettava la domanda sostenendo che l’unico fatto certo, desumibile dal rapporto della polizia municipale intervenuta in occasione del sinistro, era il tamponamento stradale, ovvero che il mezzo condotto dall’attore aveva tamponato il mezzo che lo precedeva; per contro non vi era prova alcuna che tale urto fosse stato provocato da un terzo veicolo, rimasto sconosciuto, che per primo avrebbe urtato a tergo il mezzo condotto dall’attore, sospingendolo contro il veicolo antistante.

La sentenza veniva appellata dal soccombente e la Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame.

Il Giudice d’appello evidenziava : -) le prove testimoniali richieste per la prima volta soltanto in grado di appello erano inammissibili perché tardive, dal momento che in primo grado l’attore non aveva formulato alcuna richiesta istruttoria; -) in ogni caso le suddette prove erano state formulate in modo inammissibile, perché generico.

In Cassazione l’uomo impugna il capo di sentenza con cui sono state rigettate le sue richieste istruttorie e sostiene che le prove da lui richieste in grado di appello erano “indispensabili” per accertare la dinamica del sinistro, e che di conseguenza la Corte d’appello avrebbe dovuto ammetterle.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente non indica quali sarebbero le fonti di prova che, se acquisite, avrebbero consentito di dimostrare il coinvolgimento nel tamponamento stradale di un veicolo rimasto sconosciuto nella causazione del sinistro, e della sua responsabilità.

La Corte d’appello, con autonoma ratio decidendi ha ritenuto le prove richieste dall’attore inammissibili perché generiche, e tale ratio decidendi non è stata impugnata con ricorso per cassazione.

Col secondo motivo il ricorrente deduce che, essendosi celebrato il primo grado di giudizio con le forme previste dall’art. 702-bis c.p.c., egli non poteva incorrere in nessuna decadenza quanto alle richieste istruttorie, perché tale norma non prevede alcuna preclusione istruttoria nel giudizio celebrato con le forme del rito sommario.

Anche questo motivo è inammissibile per difetto di decisività, per la ragione già rilevata che il ricorrente non ha censurato il giudizio con cui il Giudice di merito ha ritenuto le richieste istruttorie, oltre che tardive, anche generiche.

Il ricorso viene rigettato con condanna alle spese.

Avv. Emanuela Foligno

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