Assegno di invalidità L. 222/1984 per lesioni derivanti da sinistro stradale (Cassazione Civile, sez. lav.,  dep. 11/07/2022, n.21877).

Assegno di invalidità di cui alla Legge 222/1984 e domanda surrogatoria dell’INPS nei confronti del responsabile del sinistro.

La Corte d’appello di Ancona ha rigettato l’impugnazione proposta dall’INPS, nei confronti del responsabile del sinistro e della Assicurazione, avverso la sentenza del Tribunale di Macerata che aveva rigettato la domanda dell’INPS – esercitata in via surrogatoria ex art. 1916 c.c., – volta ad ottenere la condanna del responsabile del sinistro stradale e della sua compagnia assicuratrice, a rimborsare all’INPS la somma capitalizzata dovuta al danneggiato al quale dal primo giugno 1998 era stato riconosciuto l’assegno di invalidità L. n. 222 del 1984, ex art. 1.

Secondo il Giudice d’Appello, il sinistro stradale aveva determinato un gradiente di invalidità pari al 14%, dunque insufficiente a fondare la riduzione permanente della capacità di lavoro e guadagno a meno di 1/3 richiesta dalla L. n. 222 del 1984, art. 1 per l’erogazione dell’assegno di invalidità, né l’INPS aveva dimostrato che lo stato invalidante accertato nel giugno 1998, quando fu riconosciuto il diritto all’assegno di invalidità, fosse causalmente collegato al sinistro stradale:

L’INPS ricorre in Cassazione.

Con il primo motivo lamenta che, incontestata la responsabilità ed il fatto che l’assegno di invalidità era stato riconosciuto per una serie di patologie, oltre che anche per i postumi dell’infortunio, come poteva evincersi dal verbale di visita collegiale e dalla CTU espletata in primo grado, oltre che nella relativa sentenza, la consulenza tecnica d’ufficio non aveva comunque risolto il dubbio sulla decisività della percentuale di invalidità del 14% al fine di ottenere l’assegno di invalidità.

Con il secondo motivo l’Istituto evidenzia che la sentenza impugnata sarebbe errata nel non dare atto che la prova della rilevanza dei postumi derivanti dall’infortunio stradale, al fine della concessione dell’assegno di invalidità, era rinvenibile negli atti della causa; in particolare, era emerso dalla C.T.U. che i postumi accertati in conseguenza del sinistro erano anche quelli posti a base dell’assegno di invalidità.

Le censure sono infondate.

in primo luogo, viene evidenziato che l’INPS ha esercitato l’azione prevista dalla L. n. 222 del 1984, art. 14, il quale dispone che l’istituto erogatore delle prestazioni è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell’assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione.

Il presupposto della citata disposizione è che l’assegno di invalidità erogato dall’istituto sia stato riconosciuto in ragione della invalidità determinata dal sinistro, anche se concorrendo altre malattie; è cioè necessario che l’invalidità cagionata dal sinistro abbia avuto una effettiva efficienza causale nel raggiungimento della riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3, come previsto dalla L. n. 222 del 1984, art. 1, e della sussistenza di tale circostanza è ovviamente onerato l’istituto che agisce in via surrogatoria, ai sensi dell’art. 2697 c.c..

In altri termini, non è sufficiente, al fine di accertare il presupposto dell’azione recuperatoria svolta dall’INPS, che l’invalidità cagionata dall’infortunio (stimata nel 14%) si sia determinata prima del riconoscimento del diritto alla prestazione dell’assegno di invalidità e che i medesimi postumi siano stati riportati nella diagnosi complessiva sulla cui base fu concessa la prestazione per ritenere necessariamente provato il presupposto dell’azione preista dalla L. n. 222 del 1984, art. 14.

Entrambi i Giudici di merito hanno escluso che vi fosse la prova dell’incidenza causale dei postumi dell’incidente rispetto all’affermato pregiudizio patrimoniale derivante dall’asserita riduzione della capacità lavorativa e, dunque hanno concluso per l’insussistenza del diritto dell’Inps di surrogarsi, non avendo danneggiato alcun diritto di credito da lucro cessante a tale titolo nei confronti del danneggiante.

I motivi proposti si risolvono nel tentativo di incrinare il ragionamento in punto di ricostruzione del fatto sotteso alla questione giuridica e sono, pertanto e per tali aspetti, inammissibili perché involgenti aspetti di merito non sindacabili in sede di legittimità.

Il ricorso viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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