Il conducente del veicolo avrebbe dovuto tenere una condotta di guida improntata alla massima prudenza onde impedire il verificarsi dell’investimento del pedone nel parcheggio del centro commerciale (Tribunale di Busto Arsizio, Sez. III, Sentenza n. 1748/2021 del 07/12/2021 RG n. 1613/2019 Repert. n. 3036/2021 del 07/12/2021)

Il pedone investito adisce il Tribunale per vedere dichiarata l’esclusiva responsabilità della conducente del veicolo nella determinazione del sinistro con conseguente condanna al risarcimento dell’importo di euro 58.908,90. L’investimento del pedone avveniva nel parcheggio del centro commerciale Leroy Merlin il 16/2/2018 alle ore 17,40, allorquando l’attore si accingeva ad attraversare la strada che dai parcheggi porta alla zona ritiro merci del centro commerciale e il veicolo Fiat Panda procedendo in retromarcia lo investiva.

Deduce l’attore che l’investimento debba ascriversi interamente, ai sensi dell’art. 2054, 1° comma, c.c., all’esclusiva responsabilità del convenuto, il quale procedeva in retromarcia in direzione vietata sulla strada carrabile senza avvedersi della sua presenza.

Espone l’attore di avere ottenuto un acconto di euro 13.550,00 dalla Compagnia di assicurazione della Fiat Panda, ma lamenta danni non patrimoniali eccedenti tale importo e la necessaria personalizzazione del valore di punto di invalidità, stante la particolare sofferenza provocata dalle lesioni.

Il Giudice dispone CTU Medico-Legale.

Premessa l’applicazione dell’art. 2054, primo comma, c.c., viene evidenziato che dal rapporto di sinistro allegato in atti, emerge che la conducente dell’autoveicolo, percorrendo la strada posta nell’aria di parcheggio del magazzino in cerca di parcheggio , innestava la retromarcia e arretrava, in senso contrario a quello unico consentito, senza avvedersi che, sulla sua traiettoria, vi era il pedone che intraprendeva l ‘attraversamento della strada medesima senza avvalersi delle apposite strisce pedonali, poste a distanza di circa metri 26.

I convenuti non hanno fornito la prova liberatoria posta a loro carico.

In particolare, non è stata fornita la prova che la manovra di retromarcia, comunque vietata, fosse stata intrapresa con l’adozione di tutte le cautele imposte dalla prudenza, considerato che la strada in questione è posta a servizio di un ‘area di parcheggio caratterizzata da un forte flusso di pedoni, sicchè era del tutto prevedibile l’attraversamento della strada da parte di pedoni anche al di fuori delle strisce.

La inosservanza, da parte del pedone, dell’utilizzo delle strisce apposite non è sufficiente a integrare la prova liberatoria.

Ed infatti, l’anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista iuris tantum dall’art. 2054, primo comma, c.c., esige la dimostrazione che, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore.

Inoltre, la manovra di retromarcia intrapresa non poteva che avvenire a velocità talmente moderata che l’avvistamento del pedone proprio a ridosso dell’auto avrebbe comunque potuto avvenire in tempo utile per arrestare il veicolo evitando ogni impatto.

Il conducente del veicolo avrebbe dovuto tenere una condotta di guida improntata alla massima prudenza onde impedire il verificarsi del sinistro.

In altri termini, il conducente del veicolo avrebbe dovuto assicurarsi dell’assenza di pedoni e, dunque, la responsabilità esclusiva del sinistro gli viene addebitata.

Per quanto il risarcimento delle lesioni patite dal pedone, la CTU ha accertato “ trauma contusivo del ginocchio sinistro, condizionante la frattura a più rime degli emipiatti tibiali di sinistra con affossamento dell’emipiatto laterale, necessitanti di intervento di riduzione cruenta ed osteosintesi con placche e viti. Ne è derivata inabilità temporanea assoluta al 100% pari a giorni 17 (diciassette) per ricovero ospedaliero; inabilità temporanea parziale al 75% pari a giorni 85 (ottantacinque) per divieto di carico sull’arto; inabilità temporanea al 50% pari a giorni 45 (quarantacinque) nel periodo di carico parziale; inabilità temporanea al 25% pari a giorni 30 (trenta), fino alla stabilizzazione dei postumi conseguenti alle lesioni patite, il tutto con danno permanente del 14%.”

Esclusa ogni personalizzazione del danno in quanto le circostanze allegate si riferiscono a pregiudizi ordinari riconoscibili in tutte le lesioni della stessa tipologia di quella sofferta dal danneggiato e, dunque, inidonee a giustificare un incremento del valore del punto di invalidità.

Viene liquidato l’importo complessivo di euro 35.354,25 a titolo di danno biologico.

Inoltre, riconosciute le spese mediche, le spese di CTP e le spese di trasporto in ambulanza.

Dalle somme riconosciute viene detratto l’acconto ricevuto dal danneggiato in data 28.12.2018, per l’importo di euro 13.550,00.

Spese di lite e di CTU seguono la soccombenza e vengono poste a carico dei convenuti.

Avv. Emanuela Foligno

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