Con atto di citazione viene chiamato in giudizio il Comune di Milano, onde vederne accertata e dichiarata la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. e art. 14 C.d.S. per l’allagamento del sottopassaggio (Tribunale di Milano, Sez. X, Sentenza n. 10221/2021 del 09/12/2021 RG n. 26391/2020)
Parte attrice afferma che in data 03.07.2019, verso le ore 23.15 percorrendo la via Gian Battista Grassi, alla guida del proprio veicolo accedeva al sottopasso di via Cogne, che si trovava allagato e a causa di ciò la vettura si arrestava.
Pertanto, provvedeva a chiamare i soccorsi, e interveniva alle ore 23,35 una pattuglia della Polizia Locale zona 4 di Milano, che redigeva verbale rilevando l’accaduto e provvedeva a richiedere l’intervento di un mezzo speciale dell’AMSA per aspirare l’acqua dal sottopasso, mentre la vettura veniva recuperata con l’intervento di un carro attrezzi e trasportata presso la Nuova Officina Santoro in Novate Milanese (MI).
A causa del predetto evento l’attore subiva l’esborso di EUR 395,28 per il recupero e deposito del veicolo presso l’officina indicata, nonché di EUR 5.748,64 per la riparazione degli ingenti danni subiti a causa dell’allagamento.
Il Tribunale osserva che la presenza dell’attore nel sottopassaggio, l’intervento della Polizia Locale e del carroattrezzi, non sono circostanze sufficienti a dimostrare il sinistro lamentato e la richiesta di risarcimento.
Il preventivo di riparazione del veicolo prodotto in giudizio, è generico nelle voci e non può avere rilevanza probatoria in quanto non dimostra l’esborso della somma per la riparazione e neppure dimostra che i danni al veicolo siano riconducibili alla causa dell’allagamento del sottopassaggio.
I capitoli di prova dedotti dall’attore non risultano idonei al raggiungimento della prova poiché non rivolti alla dimostrazione del nesso causale tra l’evento storico e la capacità dello stesso a causare i danni lamentati.
Era preciso onere dell’attore fornire idonea prova da cui fare derivare una responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del Comune di Milano convenuto.
Tale prova non può essere desunta dall’intervento della Polizia Locale o del carroattrezzi, ma occorreva dimostrare che il fermo del veicolo si sia verificato per cause imputabili all’allagamento del sottopassaggio e quindi alla convenuta .
Inoltre, viene valutata la condotta inadeguata ed imprudente dell’attore che, avvedendosi dell’esistenza di un abbondante accumulo d’acqua piovana, in un luogo a lui noto poiché nelle vicinanze della sua residenza, ha deciso di proseguire e impegnare il sottopassaggio invece di chiamare la Polizia Locale.
In tal modo l’attore ha accettato il rischio di entrare nel sottopassaggio e si è reso responsabile dell’evento dannoso che avrebbe potuto evitare con l’uso della normale prudenza.
Per costante giurisprudenza, in materia di responsabilità civile da fatto illecito ex art . 2043 c.c., la mancata esatta acquisizione probatoria in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta colposa causatrice dei danni lamentati e l’evento dannoso in sé ricade in capo all’attore, in quanto gravato dal relativo onere.
Ed ancora, il fatto imprevedibile ed eccezionale può concretizzarsi anche nel comportamento colposo del danneggiato, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa custodita e l’evento dannoso che si è verificato. Una volta accertata la sussistenza del caso fortuito, e cioè una volta escluso il nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso, resta esclusa anche la responsabilità ex art. 2043 c.c .
In conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte ” la responsabilità ex art . 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell’oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante “.
La Suprema Corte ha altresì chiarito che la funzione della norma di cui all’art. 2051 c.c. è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa.
Ciò posto, alla luce dell’art. 2043 e 2051 c.c. la domanda viene respinta con accollo delle spese di lite.
Avv. Emanuela Foligno
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