Infortunio dell’utente nelle docce pubbliche (Cassazione Civile, sez. VI, dep. 12/01/2022, n.767).

Infortunio dell’utente sulla passerella di ingresso delle docce pubbliche.

La Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato la decisione con la quale il Giudice di primo grado rigettava la domanda nei confronti del Comune di Falconara Albanese al risarcimento dei danni derivanti da infortunio dell’utente scivolato sulla passerella di ingresso delle docce comunali.

La Corte territoriale rilevava che l’infortunio dell’utente fosse causalmente riconducibile al caso fortuito, nella specie identificabile nel comportamento negligente dello stesso danneggiato che, ove avesse camminato con la necessaria accortezza, avrebbe certamente evitato di incorrere nell’infortunio.

Il danneggiato ricorre in Cassazione e censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. e art. 115 c.p.c. per erronea ricostruzione dei fatti di causa e attribuzione al comportamento del danneggiato di un ruolo determinante nella verificazione del fatto dannoso.

Gli Ermellini evidenziano che la doglianza è finalizzata a sollecitare una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione.

In particolare, la parte ricorrente denuncia un’errata ricognizione dell’infortunio dell’utente del servizio comunale, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate, insistendo nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal Giudice di merito, con particolare riguardo alla ricostruzione della conformazione concreta dei luoghi di causa (tali da costituire un’insidia imprevedibile e inevitabile) e del concreto comportamento nella specie adottato.

Censura, in altri termini, la congruità dell’interpretazione fornita dalla Corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti e dei fatti di causa riguardanti l’avvenuto infortunio dell’utente sulla passerella di ingresso alla doccia pubblica.

Ciò posto, il motivo d’impugnazione viene ritenuto inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il Giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante.

Per tali ragioni il gravame viene rigettato con condanna alle spese in capo alla ricorrente.

Confermata, pertanto, la decisione della Corte d’Appello di Catanzaro che ha attribuito alla stessa danneggiata la responsabilità della caduta.

La redazione giuridica

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