Viene ritenuto comprovato che l’evento dannoso dedotto in giudizio sia scaturito solo dal comportamento negligente della stessa danneggiata (Tribunale di Frosinone, Sentenza n. 793/2021 del 09/08/2021-RG n. 3136/2015)

Con atto di citazione ritualmente notificato, la donna danneggiata dalla caduta cita a giudizio il Centro Commerciale onde ottenere il risarcimento per le lesioni subite che viene quantificato nell’importo di euro 86.893,01.

L’attrice deduce:

-che alle ore 16,30 del 15.12.2012, uscita dal negozio di parrucchiere sito all’interno del Centro, scivolava sul pavimento bagnato del cortile condominiale, cadendo a terra e riportando la frattura del malleolo peroneale sinistro con sublussazione in terna della pinza tibioperoneoastraloga indi riportando postumi invalidanti di natura permanente nella misura del 16%.

– che la responsabilità dell’evento dannoso era da imputare, ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c., al convenuto, in quanto la pavimentazione dell’area condominiale era particolarmente scivolosa e non conforme alla normativa tecnica vigente dettata in materia di accessibilità in condizioni di sicurezza negli edifici privati.

– che nell’occasione indossava normali scarpe da ginnastica e che inoltre analoghi episodi si sarebbero verificati, in precedenza, sempre a causa della pavimentazione insidiosa. Non a caso da ultimo il titolare del Centro avrebbe sostituito il pavimento in questione, di fatto, riconoscendone l’inadeguatezza.

Il Giudice dispone CTU, al fine di accertare la conformità della pavimentazione alle disposizioni normative in corrispondenza delle zone ove risultano tuttora presenti mattoni di colore arancione/marrone chiaro.

Il Giudizio viene deciso sulla base della “ragione più liquida”.

L’attrice ha insistito il rinnovo della CTU ritenendo violato il principio del contraddittorio.

Secondo il costante orientamento di legittimità, in tema di consulenza tecnica, eventuali irritualità dell’espletamento ne determinano la nullità solo ove procurino una violazione in concreto del diritto di difesa, con la conseguenza che è onere del ricorrente specificare quali lesioni di tale diritto siano conseguite alla denunciata irregolarità.

Viene rilevato come le indagini svolte dal Laboratorio Specializzato sono state messe a disposizione della parte attrice e del suo consulente, i quali non hanno sollevato alcuna obiezione o censura: nè sulla procedura adottata, nè sulle analisi svolte, nè sui relativi report.

Conseguentemente, non è possibile ritenere che la mancata partecipazione alle operazioni di analisi dei campioni di piastrelle prelevate nel contraddittorio delle parti abbia determinato la nullità della consulenza d’ufficio, in mancanza di qualsivoglia prova circa il solo preteso pregiudizio ed atteso che l’attrice e il suo CTP hanno avuto a disposizione le prove di laboratorio e la documentazione fotografica confermativa delle varie fasi di indagini eseguite dal centro specializzato designato dal CTU.

In punto di responsabilità, la norma di riferimento è l’art. 2051 c.c., invocabile nei confronti del custode della res per ogni danno da questa cagionato, a prescindere dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode.

In merito al regime della prova, grava sull’attore l’onere di dimostrare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un t erzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità.

Ciò posto, all’esito dell’attività istruttoria compiuta, non risulta provato il nesso eziologico.

La CTU ha concluso evidenziando senza alcuna ombra di dubbio: 1) che il camminamento, al momento del sinistro, era stato realizzato con delle piastrelle serie AMBRA, di forma quadrata, 24,5×24,5, spessore 8 mm. ; 2) che si trattava di mattoni realizzati con materiale “Klinker”, che vengono posti in opera, perché particolarmente adatti, negli spazi particolarmente frequentati (tra cui stazioni, piazze e strade pedonali, scuole o centri commerciali) o in ambienti aggressivi come zone in riva al mare o con un clima autunnale e invernale freddo e umido ; 3) che il percorso si presenta con un andamento regolare e semplice, privo di qualsiasi ostacolo che riduca la larghezza utile di passaggio ; 4) che per le sue specifiche caratteristiche costruttive e di utilizzo, conforme alle disposizioni del DM 236/1989 artt. 4.2, 8.2 e 8,2.1 ; 5) che a protezione del camminamento e sterno, è stata realizzata una pensilina in materiale metallico con struttura aggettante, esterna all’edificio, da consentire alle persone che transitano, un riparo sicuro dalle intemperie e dai raggi solari ; 6) che peraltro all’epoca del sinistro lo smaltimento dell’acqua piovana veniva assicurato dalla presenza di canaline, munite di griglie regolari, che evitavano il ristagno e la formazione di pozzanghere ; 7) che dunque dalle analisi effettuate con il metodo B.C.R.A. TORTUS, su una superficie, sia asciutta che bagnata, il valore risultante è costituito da una scivolosità media > 40 equivalente ad un attrito SODDISFACENTE, così come riportato dal rapporto di prova (v. pag. 25 CTU con relativi allegati); altresì aggiungendo che non vi è alcuna significativa differenza tra le vecchie piastrelle (quelle esistenti al momento del sinistro) e quelle nuove, peraltro collocate sopra a quelle per cui è causa come confermato dall’impresa realizzatrice…..(..)..Sulla base di quanto rilevato posso concludere e dichiarare che i vizi, qualora ci fossero, descritti da parte dell’attrice nella zona oggetto del sinistro, non sono riscontrabili, vista la mancanza di elementi di prova, certi e tangibili. Sono stati effettuati tutti i rilievi e le prove, possibili, che il caso richiede, rilevando, che al momento della posa del pavimento originale (1991), il camminamento esterno e le piastrelle, erano conformi al DM 236/1989 e che successivamente, hanno subito (solo) l’usura del tempo , dovuta sia al calpestio che agli agenti atmosferici, ma, definire un materiale usurato dal tempo, non è categoricamente indice di non conformità o di sostituzione, non avendo prove dirette” .

Il Tribunale condivide appieno i risultati cui è giunto il Consulente poichè raggiunti all’esito di un percorso tecnico -logico – giuridico, immune da vizi e contraddizioni logiche e/o tecniche .

Nella specie, dunque, il sinistro in questione pare addebitabile esclusivamente al comportamento negligente dell’attrice.

Infatti la donna, di fronte al cadere della pioggia ed all’evidenza della pavimentazione bagnata, avrebbe dovuto impegnare la parte coperta del fabbricato e comunque tenersi al passamano. Oltretutto, la stessa indossava normali scarpe da ginnastica, tali scarpe sono da ritenersi non adeguate in quanto non consentendo la dovuta aderenza sulle superfici bagnate.

Per tali ragioni, viene ritenuto comprovato che l’evento dannoso dedotto in giudizio sia scaturito solo dal comportamento negligente della stessa danneggiata.

Tale comportamento integra il caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità della convenuta ai sensi dell’art. 2051 c.c.

Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità per danno cagionato da cose in custodia, le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate alla ordinaria avvedutezza di una persona e perciò non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali o comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell’utente del bene in altrui custodia, ancorché colpose.

E’ da escludersi, pertanto, la sussistenza di un rapporto d i causalità tra la cosa in custodia ed il pregiudizio subito dalla danneggiata, in quanto connotato da negligenza nell’utilizzo del bene, ex art. 2051 c.c., come deve escludersi la colpa richiesta dall’art. 2043 c.c..

La domanda viene integralmente rigettata, assorbite le restanti questioni, eccezioni e domande.

Il Tribunale ritiene che le questioni affrontate, fattuali e giuridiche, siano peculiari e costituiscano motivo idoneo a giustificare l’integrale compensazione delle spese di lite , ai sensi dell’art. 92, comma secondo, cpc..

Le spese di CTU vengono poste a carico dell’attrice.

Avv. Emanuela Foligno

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