L’importanza delle deduzioni e allegazioni nei giudizi contro l’Inail

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infortunio sul lavoro con menomazione

In primo grado veniva rilevato che l’esposizione delle deduzioni poste a fondamento della domanda non era chiara ed univoca, e la Corte d’Appello conferma la decisione (Corte d’Appello di Milano, Sez. lavoro, Sentenza n. 957/2021 del 03/08/2021)

Il lavoratore ha citato a giudizio l’Inail per vedersi riconosciuta la Broncopneupatia Cronica Ostruttiva, codice identificativo I.1.04 .J44, con inabilità permanente concausale e ottenere la condanna dell’Istituto all’ indennizzo in capitale del danno biologico ex art. 13, comma 2, lettera “A e B”, del D. lgs. 38/2000.

Il lavoratore ha impugnato la sentenza n. 1281 /20 del Tribunale di Milano che aveva dichiarato nullo il ricorso per violazione dell ‘art. 414 n. 4 cpc .

Il Tribunale, premesso che nella parte in fatto del ricorso erano state descritte le mansioni lavorative e le patologie conseguenti (lombalgia, ostruzione nasale, dolori alla schiena, spalle, ginocchi e braccio); che con la sentenza n. 1400/14 il Tribunale di Milano, con riferimento ad un infortunio sul lavoro, aveva accerta to un danno biologico permanente del 12% relativamente alle seguenti patologie “risentimento funzionale del rachide lombo sacrale in quadro di discopatia polidistrettruale comprendente ernia discale L2 -L3 e protusioni discali L4 -L5 e L5 -S1”; che il ricorrente era stato riconosciuto invalido civile prima al 46% e poi al 50% a prescindere da una eziologia professionale; che INAIL aveva respinto la domanda relativa alla malattia professionale “disturbo dell’adattamento cronico con depressione e disturbi somatiformi” per insufficienza della documentazione; rilevava che l’esposizione delle deduzioni poste a fondamento della domanda non era chiara ed univoca, avendo lamentato il mancato rispetto delle prescrizioni a tutela della salute del lavoratore da parte del datore di lavoro senza averlo citato, non essendo compiutamente descritti i comportamenti asseritamente pregiudizievoli del datore di lavoro, avendo denunciato solo la malattia professionale dello “stress lavoro correlato” mentre nelle conclusioni faceva riferimento a diverse patologie per le quali non vi era stata denuncia . Inoltre evidenziava che con la sentenza n. 1400/14 il Tribunale di Milano si era già pronunciato quantomeno fino al 17.10.2012.

Il tutto, secondo il primo giudice, determinava una situazione di assoluta incertezza che impediva l’esatta identificazione del petitum e della causa petendi e comprometteva il diritto di difesa della convenuta.

L’appellante con un unico articolato motivo censura la sentenza lamentando che suo unico onere era descrivere le patologie, e che non rileva va l’omessa denuncia amministrativa, per cui il primo Giudice avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 1 49 disp att . cpc, valutare gli aggravamenti e disporre una CTU.

L’Inail eccepisce in via preliminare l’inammissibilità dell’appello per mancata indicazione dei motivi, nel merito conclude per il rigetto dell’appello.

La Corte respinge la preliminare eccezione di inammissibilità dell’appello, per violazione dell’art . 434 c.p.c., sollevata dall’Istituto.

Come precisato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 27199 del 16/11/2017 , “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello , il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata “.

E’ sufficiente, quindi, soltanto un’esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al Giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata in primo grado.

Ciò posto, la Corte non ritiene fondato l’appello e condivide la valutazione di primo grado secondo cui il ricorso non è rispettoso dei precetti di cui all’art. 414 c.p.c.

La norma in questione disciplina il contenuto della domanda e richiede in particolare al punto 4 che il ricorso contenga “l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni”.

La Suprema Corte ha più volte affermato che la mancanza di tali elementi nel ricorso comporta la nullità dello stesso.

In particolare è stato affermato che, nel rito del lavoro, la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito, cui inerisce anche la valutazione delle prove.

Conseguentemente, ove il ricorso sia privo dell’esatta determinazione dell’oggetto della domanda o dell ‘esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, è affetto da nullità insanabile che il Giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di passare all ‘esame del merito, neppure per respingere la domanda perché non provata e ciò “allorché sia assolutamente impossibile l’individuazione dell’uno o dell’altro elemento attraverso l’esame complessivo dell’atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l’esatto oggetto del giudizio”.

Il primo Giudice si è attenuto ai principi sopra richiamati e le censure dell’appellante non colgono nel segno.

Infatti, a fondamento delle domande di cui alle conclusioni del ricorso di primo grado non si ravvisano nel corpo del ricorso l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto richiesti dall’art. 414 n. 4 cpc.

In primo grado l’appellante ha lamentato in particolare una condizione di disagio psicologico che integrava la malattia professionale dello “stress lavoro correlato” invece nelle conclusioni faceva riferimento a diverse ed ulteriori patologie rispetto alle quali mancava qualsiasi esposizione in fatto e in diritto.

Neppure con l’atto di appello, ove peraltro sono state anche modificate le conclusioni, risultano chiariti i fatti a sostegno delle domande, avendo l’appellante difeso il contenuto del ricorso di primo grado ed insistito sulla necessità di valutare l’aggravamento dell’originaria malattia professionale, senza peraltro nemmeno individuarla.

Ed infatti, con il ricorso di primo grado erano state formula te le seguenti conclusioni : “Accertare e dichiarare a seguito di CTU medico legale sulla persona del ricorrente:

a. Affetto da sindrome del tunnel carpale e intrappolamento del nervo anulare – codice identificativo I.2.02.G56.0, deficit articolare del ginocchio e meniscopatia – codice identificativo I.2.05.M23.3; disturbo dell’adattamento cronico, codice identificativo II.7.01.F43.2, ulcere e perforazione del set to nasale – codice identificativo I.1.05.J34.8, e; Broncopneupatia Cronica Ostruttiva, codice identificativo I.1.04.J44, un’inabilità permanente concausale valutabile nella misura che sarà determinata in esito alle risultanti istruttorie;

b. Conseguenteme nte condannare l’INAIL a corrispondere al ricorrente indennizzo in capitale del danno biologico ex art. 13, comma 2, lettera “A”, del D. lgs. 38/2000, con percentuale di menomazione psicofisica della invalidità permanente per ognuna menomazione;

c. Condan nare l’INAIL a corrispondere una quota di rendita vitalizia nella misura che sarà determinata in apposita perizia secondo la tabella di coefficienti ex art. 13, comma 2, lettera “B”, del D. lgs. 38/2000, considerandosi all’ultima retribuzione dell’assicurato del 01/01/2016, cioè 1.829,95 euro (doc. n. 168);

d. Condannare l’INAIL a corrispondere il pagamento dell’invalidità temporanea assoluta riguardo alla patologia psicologica dal 28/12/2015 sino al 01/04/2016; inoltre, a titolo di integrazione dai valori già pagati dell’Inps, come malattia comune settembre 2015 al 27 dicembre 2015 (doc. n. 167) “.

Nell’atto di appello i punti b) e c) del ricorso di primo grado sono stati unificati nel solo punto b).

Nelle conclusioni dell’atto di appello non sono state più riproposte le domande di cui al punto d) delle conclusioni del ricorso di primo grado, ma è stata formulata al punto c) la seguente domanda:

“Riconosciuta la tecnopatia, condannare l’INAIL a corrispondere l’integrazione della prestazione economica erogata dall’INPS a titolo di malattia comune dal mese di settembre 2015 al 27/12/2015, nella misure di 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno, e 75% dal 91° giorno; e, nel periodo di 28/12/2015 (data delle dimissioni) fino al 01/04/2016 (fine del trattamento clinico), l’intero indennizzo giornaliero – nella misura del 75% della retribuzione media giornaliera, secondo le disposizioni degli articoli 66 e 68 T. U. 1124/1965, applicandosi la convenzione tra INAIL e INPS, Circolare n. 47/2015 “.

Anche la modifica delle conclusioni, probabilmente volta a chiarire le domande, è indice ulteriore della carenza di chiarezza che ha connotato il ricorso di primo grado.

L’esposizione dei fatti richiesta dall’art. 414 n. 4 cpc non può essere sostituita dalla mera allegazione della documentazione se questa, come nel caso in esame, non è oggetto di precise deduzioni con riferimento alle domande formulate.

Per tali ragioni l’appello viene integralmente respinto e confermata la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano.

Avv. Emanuela Foligno

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