Adesione del Giudice alla CTU nella responsabilità medica e principio di autosufficienza (Cass. civ., sez. III,  18 luglio 2022, n. 22532).

Adesione del Giudice alle conclusioni del Consulente Tecnico in caso di responsabilità medica e controllo di logicità da parte della Suprema Corte.

“La parte che lamenti l’acritica adesione del Giudice di merito alle conclusioni del CTU ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione”.

La decisione qui a commento tratta del contenuto che, in ossequio al principio dell’autosufficienza, deve avere il ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c.

La Corte di Appello di Palermo, nel riformare la sentenza di primo grado, dichiara sussistente la responsabilità di due medici, per nascita indesiderata correlata ad un errato intervento di sterilizzazione (nella specie intervento di legature tube), condannandoli al risarcimento dei danni.

I due sanitari impugnano in cassazione lamentando la violazione degli artt. 1218 e 1228 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. per aver la Corte Territoriale acriticamente aderito alle conclusioni della CTU espletata nel grado di appello, la quale giungeva ad opposte risultanze rispetto alla CTU del primo grado.

Gli Ermellini ribadiscono che “la denuncia del vizio, consistente nell’acritica adesione alle conclusioni del CTU dell’appello, non può limitarsi alla doglianza di motivazione inadeguata, essendo, invece, onere della parte, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso e del carattere limitato del mezzo di impugnazione, indicare quali siano le circostanze e gli elementi rispetto ai quali si invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione di consulenza e riportando il contenuto specifico delle critiche già sollevate dinanzi al giudice a quo, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione”.

La mancanza di tali elementi determina l’inammissibilità del motivo in quanto la critica all’esattezza delle conclusioni della CTU espletata in appello, mediante la pura e semplice contrapposizione ad essa delle diverse valutazioni espresse da altro Consulente, non serve di per sè ad evidenziare eventuali errori nella CTU contestata e conseguentemente a ritenere insufficiente la motivazione della sentenza che ad esse si sia conformata.

Difatti, discutendosi di diversità dei giudizi formulati dai CTU, si finisce per prospettare un nuovo sindacato di merito, evidentemente inammissibile in sede di legittimità.

Come noto, infatti, il mero dissenso scientifico avverso le valutazioni effettuate dal consulente tecnico, che non attinga un vizio nel processo logico seguito dalla Corte territoriale, si traduce in una inammissibile domanda di revisione nel merito dell’ adesione del Giudice alla CTU.

Ne deriva che le critiche mosse alla consulenza ed alla sentenza devono possedere un grado di specificità tale da consentire alla Corte di legittimità di apprezzarne la decisività direttamente in base al ricorso.

Il principio di autosufficienza persegue lo scopo di facilitare la comprensione del caso e delle questioni sollevate nel ricorso, consentendo al giudice di legittimità di pronunciarsi senza dover ricercare altri documenti, in modo da preservare il suo ruolo e la sua funzione nomofilattica di garantire in ultima istanza l’esatta ed uniforme interpretazione del diritto.

Il ricorso viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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