Sinistro stradale con l’autopompa dei Vigili del Fuoco (Cassazione civile, sez. VI, dep. 15/07/2022, n.22332).
Sinistro stradale con il camion autopompa dei Vigili del Fuoco e il conducente del motociclo chiama a giudizio il Ministero dell’Interno, il conducente dell’autopompa e l’assicurazione onde ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Al suddetto giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Genova, veniva riunito il giudizio di surrogazione ex art. 1916 c.c., introdotto dall’Inail nei confronti dei medesimi convenuti, al fine di ottenere la rifusione delle somme erogate al motociclista.
Il Tribunale di Genova rigettava sia le domande del motociclista, sia la domanda dell’Inail, sul presupposto che la responsabilità del sinistro stradale andasse ascritta esclusivamente all’attore che non concedeva la dovuta precedenza all’autopompa dei Vigili del Fuoco che procedeva con sirena azionata.
Motociclista e Inail appellano la decisione e la Corte di Genova accoglieva parzialmente il gravame, attribuendo al motociclista una corresponsabilità del 50% nella causazione del sinistro stradale, e il restante 50% in capo al Vigile del Fuoco conducente dell’autopompa, e liquidava in conformità di tale percentuale di colpa sia il credito risarcitorio di quest’ultima, che il credito surrogatorio dell’Inail.
Il Ministero dell’Interno impugna in cassazione la decisione.
Con l’unico motivo lamenta, non la responsabilità del sinistro stradale, bensì la violazione dell’art. 112 c.p.c. e sostiene che la Corte d’appello ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di garanzia da essa formulata nei confronti del proprio assicuratore della responsabilità civile automobilistica.
L’omessa pronuncia, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell’art. 112 c.p.c., ossia del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il dispositivo dell’art. 112 Codice di procedura civile, infatti, recita che “ Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.
Il motivo è fondato.
Il Ministero aveva formulato domanda di garanzia nei confronti dell’Assicurazione, e ciò risulta dalle stesse conclusioni trascritte nella sentenza d’appello.
La sentenza viene dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, affinché provveda sulla domanda suddetta.
Ferma e im pregiudicata, quindi, la responsabilità del motociclo
Avv. Emanuela Foligno
Sei stato coinvolto in un incidente stradale? hai subito un danno fisico o perso un congiunto e vuoi ottenere il massimo risarcimento danni? Clicca qui
Leggi anche: