Scorretta osteosintesi della frattura del femore destro (Tribunale  Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 2649/2022, pubbl. il 04/07/2022)

Scorretta osteosintesi mediante fissatore esterno e fili di K della frattura del femore.

Il paziente deduce che in data 21 luglio 2001, di essere stato sottoposto ad intervento di osteosintesi della frattura, “mediante fissatore esterno di Castman con due viti prossimali e due distali ed una vite interframmentaria”, e alla stabilizzazione metatarsale “con fili di K”.

Il 3 settembre 2001, in occasione della rimozione dei fili e contestuale applicazione di apparecchio gessato, era stata segnalata una frattura parcellare della rotula destra. Nel gennaio 2002, si era proceduto alla rimozione del fissatore esterno, a causa della comparsa di secrezioni muco -purulente dai tramiti delle fiches: l’operazione, tuttavia, non aveva portato alla scomparsa dei fenomeni, confermati da visita specialistica ortopedica.

L’attore si era, pertanto, ricoverato presso l’Ospedale Careggi di Firenze, ove erano state accertate la positività allo stafilococco aureo e l’alterazione dei rapporti tra il primo e secondo metatarso ed il primo e secondo cuneiforme, sub -lussati esternamente.

Rappresenta il paziente che, a causa scorretta osteosintesi gli sarebbero residuate l’incongrua consolidazione del femore, “con antinversione di 30 rispetto ai 10 controlaterali e con conseguente deviazione del ginocchio in varo e rigidità articolare nonché un’osteomielite cronica e “piede piatto post – traumatico con persistente sublussazione dei primi due raggi metatarsali”.

In corso di causa, il paziente decede e il giudizio viene proseguito dagli eredi.

La CTU espletata ha accertato: “ quanto attestato da parte attrice risulta sufficientemente dimostrato, difatti emerge un profilo di colpa professionale in capo ai Sanitari dell’Azienda Ospedaliera che ebbero a curare il paziente in primis per la scorretta osteosintesi della frattura del femore destro riportata in data 21.07.2001. Da tutto quanto precede appare ragionevole asserire che gli specialisti dell’Azienda Ospedaliera si apprestarono alla risoluzione del problema clinico con superficialità (negligenza) e senza adottare quelle cautele consigliate dalla ordinaria prudenza o dall’osservazione di precauzioni doverose (imprudenza) ed a tale condotta, lo si riafferma, va quindi imputato l’incongruo trattamento operatorio e l’insorgenza del quadro osteomielitico al femore destro, con consequenziale deficit funzionale dell’arto inferiore evidenziata. Per quanto concerne gli aspetti valutativi del danno de quo, è possibile affermare che allo stato sussistono postumi invalidanti permanenti unitamente ad un quadro di osteomielite cronica che indebolendo l’osso nella sua struttura predispone a fratture patologiche, rapportati alle conseguenze dell’inadeguato trattamento tecnico -assistenziale da parte dei sanitari dell’Azienda Ospedaliera di Caserta, cui deve essere attribuita una valutazione del 10% (dieci)”.

Pacifica, pertanto la responsabilità della Struttura convenuta per la scorretta osteosintesi praticata al paziente, in punto risarcitorio viene specificato che non risultando allegate e provate specifiche circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste nella liquidazione tabellare, per potere procedere alla invocata personalizzazione del danno.

Conclusivamente, il Tribunale liquida il complessivo importo di euro 27.800,00, respinge le ulteriori poste risarcitorie avanzate, condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite e di CTU.

Respinge la domanda di manleva nei confronti dell’Assicurazione.

Avv. Emanuela Foligno

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