Megacolon e sindrome aderenziale post pelviperitonite (Tribunale Siracusa, Sentenza n. 1010/2022 pubbl. il 31/05/2022).

Megacolon e sindrome aderenziale e intervento di emicolectomia sinistra nel corso del quale viene eseguita isterectomia.

La danneggiata deduce di essere stata ricoverata con diagnosi di dolico megacolon e sindrome aderenziale post – pelviperitonite, in ragione della quale aveva prestato il consenso alla esecuzione di intervento di emicolectomia sinistra;

–           in data 26.7.2011, era stata sottoposta ad operazione chirurgica nella quale, essendo stati rinvenuti nell’atto operatorio anche segni di fibromatosi uterina e di microcisti ovariche, il personale sanitario aveva provveduto – oltre alla programmata emicolectomia alla isterectomia totale ed alla enucleoresezione di piccole cisti ovariche;

–           in data 3.8.2011 era stata dimessa dalla struttura sanitaria con diagnosi di diverticolosi del colon, dolicosigma, leiomiomatosi uterina, cervicite cronica cistica, sindrome aderenziale e cisti ovariche;

–           la paziente, in seguito aveva accusato episodi di incontinenza urinaria saltuaria, dolori pelvici e diminuzione del tono dell’umore per via della perdita della capacità di procreare.

La donna eccepisce che l’esecuzione della isterectomia fosse avvenuta in assenza di indicazioni appropriate ed in assenza di consenso informato, essendo ella informata solo sull’intervento per il megacolon.

Intervengono nel giudizio anche il marito e la figlia della paziente.

Con riguardo alla domanda di risarcimento del danno biologico e del danno da ridotta capacità reddituale proposta dalla donna, il Tribunale osserva che nessun inadempimento delle obbligazioni del contratto di spedalità è stato allegato da parte attrice, sicché nessuna responsabilità può configurarsi ai sensi dellart. 1218 c.c. in capo alla struttura sanitaria convenuta.

Con riguardo, invece, alle censure mosse contro il Sanitario, gli attori hanno sostenuto che tutti i pregiudizi di cui è richiesto il risarcimento discenderebbero dall’intervento chirurgico di isterectomia in data 26.7.2011, eseguito in assenza di indicazioni appropriate al trattamento eseguito ed in assenza di consenso della paziente.

In altri termini, il comportamento lamentato in danno del Medico consisterebbe nella erronea individuazione della soluzione operatoria concretamente praticata, che risulterebbe essere stata eseguita in presenza di un quadro (megacolon e aderenze) che non la rendeva in alcun modo necessaria, e senza essere preceduta dalla acquisizione del consenso informato della paziente.

I CTU hanno accertato :

“-Nel febbraio, manifestò febbricole e disturbi di una certa entità e, per la diagnosticata occlusione intestinale, fu ricoverata e subì intervento chirurgico con accertata peritonite ginecologica con asportazione tubarica. Nel novembre, a seguito di una persistente ipertermia, fu ricoverata per sepsi in occlusione intestinale, quindi, rioperata e nel contempo si procedeva ad asportazione dell’altra tuba uterina …(….)….A fronte di tutto quanto evidenziato, nell’ambito della indagine relativa alla sussistenza o meno dei dedotti profili di negligenza professionale, occorre dunque verificare se, tenuto conto delle condizioni della paziente e della sintomatologia riportata anteriormente al ricovero , sia stata o meno corretta la scelta dei sanitari intervenuti di eseguire – oltre alla programmata emicolectomia per megacolon la isterectomia totale e la enucleoresezione di piccole cisti ovariche, secondo gli standard esigibili nel settore considerato….si ritiene non corretta la scelta del personale sanitario di sottoporre la paziente all’intervento di isterectomia totale, in quanto l’utero esaminato dall’anatomopatologo presentava dimensioni normali e, al contempo, la paziente ha dichiarato di non aver avuto in precedenza anomalie mestruali e/o algie pelviche”.

Acclarata la censurabilità dell’operato del personale sanitario, risulta indiscutibile il nesso eziologico tra la condotta dei medici intervenuti e l’evento dannoso lamentato da parte attrice.

Conclusivamente, la domanda della donna viene accolta limitatamente alla pretesa del danno biologico, accertato nella misura del 10%, respinte le restanti domande.

Avv. Emanuela Foligno

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