Scontro tra la bicicletta e l’autoveicolo (Tribunale Busto Arsizio, Sez. III, Sentenza n. 1463 del 15 ottobre 2021).

Scontro tra la bicicletta e autoveicolo : viene esclusa la responsabilità esclusiva del ciclista nella causazione del sinistro stradale.

Il Tribunale respinge la tesi della responsabilità esclusiva in capo al ciclista, per avere repentinamente attraversato la strada per svoltare a sinistra causando lo scontro tra la bicicletta e l’autoveicolo.

Sul punto viene osservato che la responsabilità esclusiva del ciclista è ravvisabile allorché lo stesso compia un movimento talmente inatteso e repentino da non consentire al veicolo, data la imprevedibilità ed anormalità di esso, di porre in atto la manovra che potrebbe impedirne l’investimento.

Invece, il conducente dell’automobile ha sostenuto in giudizio che la collisione si verificava non frontalmente, ma lateralmente e che la responsabilità fosse esclusivamente del ciclista, non avendo egli segnalato l’intenzione di svoltare, causando, così, lo scontro tra la bicicletta e l’autoveicolo.

A fronte della domanda risarcitoria del ciclista di € 143.686,00, la Compagnia assicuratrice del veicolo gli corrispondeva l’importo di € 24.500,00.

Il Tribunale accoglie parzialmente entrambe le domande ed osserva che la conducente del veicolo non ha provato di avere tenuto una velocità inferiore al limite massimo, circostanza che le avrebbe consentito di prevenire la collisione.

La fattispecie di responsabilità di cui all’art. 2054, comma 1, c.c. si connota in termini di oggettività, desumibile dalla particolare severità della prova liberatoria, ergo l’unico modo per liberarsi dell’obbligo di risarcimento è quello di riuscire a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

In base al rapporto della Polizia Stradale l’urto avveniva lateralmente e non frontalmente, con ciò dimostrando che il ciclista avviava la manovra di svolta mentre la macchina già si trovava all’altezza del suo fianco sinistro, violando così la regola di cui all’art. 154 del C.d.s.

La Polizia Stradale ha accertato la presenza di una “strisciata lungo la fiancata destra” dell’autovettura e una “abrasione” sul manubrio sinistro della bicicletta, così concludendo che l’urto è stato “laterale” e non frontale. La conclusione cui giunge la relazione è che, presumibilmente, l’autovettura sia entrata in collisione lateralmente con la bicicletta mentre quest’ultima era intenta ad effettuare l’attraversamento.

Gli esiti della relazione d’intervento, pur fondati su un giudizio di verosimiglianza, vengono ritenuti attendibili, in quanto giustificati dagli accertamenti fattuali svolti, e dai danni riportati dal veicolo e dalla bicicletta.

In punto di responsabilità, bisogna partire dall’assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; successivamente, si deve accertare in concreto la colpa del soggetto danneggiato; da ultimo, si deve ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente, via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del soggetto danneggiato.

Il concorso di colpa del ciclista, in caso di scontro tra la bicicletta e l’autoveicolo, è stato recentemente riconosciuto anche dalla Cassazione, laddove “la responsabilità del conducente del velocipede è ravvisabile allorché il ciclista compia un movimento talmente inatteso e repentino da non consentire al conducente del veicolo, data la imprevedibilità ed anormalità di esso, di porre in atto la manovra che potrebbe impedirne l’investimento, ovvero la manovra di svolta a sinistra non presegnalata, con carattere repentino ed improvviso.”

Il Tribunale attribuisce al ciclista la responsabilità del 60%, e la residuale quota di responsabilità del 40% al condecente dell’autoveicolo che non ha fornito la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare lo scontro tra la bicicletta e il veicolo condotto.

In conclusione al ciclista vengono riconosciute le lesioni patite, come accertate dal C.T.U. nella misura del 22% di danno biologico permanente, liquidate nella misura della quota di responsabilità accertata.

Avv. Emanuela Foligno

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