Emergenza gastroenterologica non correttamente gestita

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Emergenza gastroenterologica non correttamente gestita

Emergenza gastroenterologica non correttamente gestita e decesso del paziente (Tribunale Reggio Calabria, Sentenza n. 706/2022 pubbl. il 16/06/2022).

Emergenza gastroenterologica e condotta negligente nella gestione del paziente da parte del Pronto Soccorso.

I congiunti del paziente deceduto citano a giudizio l’Azienda Ospedaliera allo scopo di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, derivanti dalle condotte negligenti del personale del Pronto Soccorso.

A sostegno della domanda, gli attori deducono di avere ritualmente introdotto, quale condizione di procedibilità, un ATP che tuttavia escludeva profili di responsabilità e chiedono, quindi, una nuova CTU da affidarsi ad altri Consulenti e insistono nelle conclusioni in punto di responsabilità per la non corretta gestione della emergenza gastroenterologica del paziente.

Il Tribunale non ritiene la domanda fondata.

Innanzitutto,  in tema di richiesta di risarcimento danni avanzata dai congiunti di un paziente poi deceduto, qualora essi facciano valere il danno patito iure proprio da perdita del rapporto parentale, l’ambito risarcitorio è quello di natura extracontrattuale.

Difatti,  la natura contrattuale della responsabilità della Struttura Sanitaria e del personale sanitario da essa dipendente è predicabile solo limitatamente al risarcimento del danno richiesto iure successionis.

I CTU del procedimento di ATP hanno rilevato che “il paziente era affetto da fibrillazione atriale e da ipertensione arteriosa, per le quali praticava terapia domiciliare e che nelle ultime settimane antecedenti il ricovero, per l’insorgenza di algia al rachide, insorta a seguito di una caduta accidentale, aveva praticato terapia domiciliare con anti -infiammatori non steroidei”….. e dopo aver sviluppato alcune considerazioni di natura tecnica, relative agli aspetti fisiopatologici delle emorragie del tratto digestivo, nonché al loro corretto inquadramento diagnostico e all’eventuale trattamento terapeutico, hanno escluso la sussistenza di eventuali profili di responsabilità medica a carico dei sanitari.

Nello specifico, concludono: “I Sanitari dell’azienda ospedaliera hanno correttamente e tempestivamente posto in essere tutte le procedure idonee alla gestione dell’emergenza gastroenterologica e alla stabilizzazione delle conseguenti condizioni emodinamiche del paziente”.

Tali accertamenti medico-legali, basati su un attento esame della documentazione clinica prodotta in atti, vengono condivisi dal Giudice in quanto ritenuti coerenti e privi di vizi logici.

Ebbene, alla luce delle considerazioni medico-legali espresse in sede di ATP, nessuna condotta negligente è da ascriversi all’operato dei sanitari che hanno avuto in cura il congiunto degli attori, i quali hanno agito con la dovuta professionalità e perizia.

Per tale ragione non viene dato seguito alla richiesta di rinnovo della C.T.U., né tantomeno alla richiesta di prova testimoniale su circostanze che risultano in parte documentate e comunque eventualmente da documentare, e in parte implicanti giudizi e valutazioni inammissibili.

La domanda viene rigettata e le spese di lite seguono la soccombenza.

Avv. Emanuela Foligno

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