Aponeurectomia parziale causa parestesie al paziente (Tribunale Napoli, Sentenza n. 5858/2022 pubbl. il 10/06/2022).

Aponeurectomia parziale causa il peggioramento delle condizioni di salute del paziente che  propone domanda risarcitoria nei confronti dell’azienda Sanitaria.

Ha dedotto che:

–           in data 20.05.2010, essendo affetto dalla malattia di Dupuytren di III grado alla mano destra, veniva ricoverato per l’ intervento chirurgico di aponeurectomia parziale con exeresi del cordone fibroso a carico del IV dito, dal metacarpo allIFP;

–           in data 28.07.2010, in seguito ad un controllo, veniva riscontrata la presenza di parestesie nel territorio del nervo ulnare;

–           in data 20.10.2010, poiché lamentava rigidità della mano destra con dolore diffuso e irradiato all’avambraccio, nonché a carico del 2,3,4,5 dito, veniva ricoverato nuovamente presso la struttura sanitaria convenuta con la diagnosi di algodistrofia mano destra;

–           in data 25.10.2010 veniva sottoposto a blocco selettivo continuo del plesso brachiale;

–           in data 15.06.2011, al fine di indagare la natura della sintomatologia lamentata, veniva effettuata RM della mano destra da cui si evinceva la sussistenza di fenomeni tendinosici a carico del flessore del III e IV dito con fil fluido a carico delle guaine nonché una diffusa imbibizione edematosa dei tessuti molli della falange distale del I raggio;

–           in data 15.02.2012, eseguiva ulteriore RM al polso destro da cui si evinceva ispessimento fasciale di tipo irregolare a tratti adeso ai tendini dei muscoli flessori delle dita, di verosimile natura fibrotico -metachirurgica;

–           nonostante l’intervento chirurgico di aponeurectomia parziale espletato presso la struttura sanitaria convenuta e la sottoposizione alle terapie prescritte, la compromissione funzionale dell’ arto lamentata non regrediva;

–           tale circostanza era ascrivibile alla condotta negligente posta in essere dal personale sanitario il quale avrebbe attuato una scelta terapeutica non appropriata alla patologia di cui era affetto.

Il Tribunale non ritiene fondata la domanda.

L’attore lamenta di avere subito danni derivanti dalla colposa condotta dei sanitari consistita nella errata scelta terapeutica in relazione alla patologia di cui lo stesso risultava affetto, rappresentata dalla sottoposizione alla terapia chirurgica di aponeurectomia parziale.

Ergo, il paziente deve provare il contratto o il contatto sociale ed allegare l’inadempimento del professionista, che consiste nell’aggravamento della situazione patologica, o nell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento, restando a carico dell’obbligato la dimostrazione dell’assenza di colpa.

Parte attrice ha dedotto e dimostrato la propria sottoposizione a trattamento chirurgico presso la struttura sanitaria convenuta di aponeurectomia parziale.

Occorre dunque stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni della parte convenuta e l’evento lesivo; b) se la condotta della parte convenuta è stata conforme alle leges artis ed alla diligenza pretendibile.

È necessario, in altri termini, stabilire se la compromissione funzionale dell’articolazione, sia eziologicamente riconducibile alla condotta posta in essere dal personale sanitario consistita nella inadeguata valutazione, in relazione alla patologia di cui era affetto il paziente, della scelta terapeutica effettuata, nella specie la sottoposizione ad intervento chirurgico di aponeurectomia parziale della mano destra.

Dalla CTU espletata, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata non vengono ritenuti acclarati.

Il paziente, al momento del ricovero era affetto dalla malattia di Dupuytren alla mano destra, motivo per cui, in data 20.05.2010 veniva sottoposto ad intervento di aponeurectomia parziale.

Nella fase post – operatoria il paziente riferiva rigidità articolare e dolore diffuso, per cui fu sottoposto a diversi controlli ambulatoriali presso la medesima struttura all’esito dei quali, al fine di facilitare il recupero funzionale dell’articolazione, venne praticata dapprima una terapia antalgica, successivamente, il blocco del plesso brachiale che tuttavia non ebbero l’esito sperato in quanto non determinarono alcun miglioramento della sintomatologia lamentata.

Come chiarito dalla CTU, “la malattia di Dupuytren è una patologia a carico della mano di natura degenerativa che si caratterizza per la flessione progressiva e permanente di uno o più dita della mano interessata. In particolare, il processo patologico viene provocato dall’irrigidimento dell’aponeurosi del palmo della mano ossia della membrana che riveste i tendini flessori delle dita e si manifesta clinicamente con la progressiva comparsa di noduli sottocutanei nonché con la formazione di cordoni solidi e prominenti nel palmo della mano la cui presenza importa il progressivo irrigidimento delle dita in flessione palmare sino a cagionarne l’immobilità. Il trattamento della suddetta patologia è di tipo chirurgico ed avviene, in particolare, previa valutazione del grado di compromissione funzionale dell’articolazione, mediante aponeurectomia, non esistendo trattamenti contenitivi efficaci di diversa natura……L’intervento di aponeurectomia parziale, in particolare, costituisce una delle due soluzioni chirurgiche praticabili in relazione alla malattia di Dupuytren e consiste nell’asportazione del solo cordone fibroso, con esclusione delle fibre trasversali della aponevrosi degenerata a latere del cordone predetto che invece è oggetto di aponeurectomia cd. Allargata ……….. Non è possibile ritenere che, nel caso di specie, la condotta posta in essere dai sanitari consistita nella decisione di sottoporre il paziente a trattamento chirurgico di aponeurectomia parziale fosse inadeguata in relazione alla natura della patologia riscontrata. “

“Per tali motivi non è possibile ravvisare in capo al personale sanitario, alcuna condotta contraria alle regole dell’ordinaria diligenza, prudenza e perizia richieste in relazione alla specifica attività svolta…..non si ravvisa inadempimento della struttura sanitaria , essendo necessario e corretto il tipo di incisione e la aponeurectomia scelta e che le conseguenze tecniche dannose lamentate dall’attore non siano suscettibili di essere causalmente ricondotte all’intervento chirurgico oggetto di controversia, in termini di errata esecuzione, in tutto o in parte di esso .”

La domanda viene rigettata con condanna alle spese di giudizio e di CTU.

Avv. Emanuela Foligno

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