La lontananza geografica dei congiunti non esclude automaticamente l’intensità del legame affettivo ai fini del risarcimento del danno da perdita parentale.

La lontananza geografica dei congiunti ai fini della liquidazione della perdita parentale (Cass. civ., sez. III, dep. 15 luglio 2022, n. 22397).

Nella interessante decisione qui oggetto di commento, gli Ermellini chiariscono che nella valutazione del danno da perdita del rapporto parentale per la morte del fratello, la lontananza geografica  non è indice di scarsa intensità del rapporto affettivo e di assenza dell’effettivo legame.

La Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, riconosce in via presuntiva il danno non patrimoniale per perdita parentale in capo al coniuge, ai figli e alla madre della vittima, residenti in India, e invece lo nega ai tre fratelli della vittima, sostenendo che in ragione della lontananza geografica “non possono presumersi rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà tra i fratelli e il familiare defunto”.

Avverso tale sentenza viene proposto ricorso in Cassazione. I fratelli della vittima (due residenti in India, il terzo in Italia),  propongono ricorso incidentale, lamentando la violazione dell’art. 2727 c.c. per avere i giudici fatto discendere automaticamente la lontananza geografica con l’assenza del danno da perdita parenale.

La Suprema Corte, dichiara inammissibile il ricorso principale, accoglie invece il ricorso incidentale, cassando la sentenza con rinvio.

In argomento di risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale, spetta ai congiunti della vittima provare l’effettività e la consistenza della relazione parentale. La suddetta prova può essere fornita anche tramite presunzioni. I Giudici di merito hanno soppesato in maniera differente i congiunti del nucleo familiare (moglie, figli e ascendente) dai fratelli.

Solo per moglie, figli e ascendente della vittima veniva liquidato il danno da perdita del rapporto parentale in virtù “dello stretto legame di parentela”. Il ristoro della medesima posta risarcitoria veniva invece respinto per i fratelli poiché la lontananza geografica non faceva presumere costanti rapporti affettivi.

Gli Ermellini richiamano un precedente (29784/2018), che accomuna genitori e fratelli del defunto nell’ambito della famiglia nucleare, per i cui membri il rapporto di stretta parentela con il congiunto deceduto costituisce fatto noto dal quale può desumersi ex art. 2727 c.c. il danno non patrimoniale per la perdita parentale; la presunzione può essere in tal caso superata dal danneggiante, cui spetta allegare e provare specifici fatti che escludono l’esistenza in concreto del legame affettivo tra parenti stretti.

Ergo, la lontananza geografica non rileva, essendo dirimente l’esistenza del rapporto affettivo.

L’indirizzo consolidato, che supera la lettura restrittiva dell’art. 29 Cost., afferma che non è solo la famiglia nucleare ad essere tutelata, ma anche rapporti parentali meno stretti.

In altri termini, in tema di lesione dei rapporti parentali di soggetti non appartenenti allo stretto nucleo familiare deve essere provata «l’effettività e la consistenza della relazione affettiva e in particolare l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto».

La convivenza con il familiare deceduto rileva solo nella quantificazione del danno.

Per tali ragioni, ha errato la Corte di merito ricavando che la lontananza geografica col defunto equivalga alla mancanza di intensità della relazione.

La decisione impugnata viene cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

La redazione giuridica

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