Lavoratore non rispetta le procedure del DVR e perde la vita

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Lavoratore che non rispetta le procedure del DVR perde la vita

Lavoratore che non rispetta le procedure del DVR subisce infortunio e perde la vita (Cassazione civile, sez. VI, dep. 05/07/2022, n.21242).

Lavoratore che non rispetta le procedure stabilite dal DVR e perde la vita.

La Corte d’Appello di Venezia, adita dal datore di lavoro, ha riformato la sentenza del Tribunale di Vicenza che lo aveva condannato a rimborsare al Responsabile del SPPR le spese legali sostenute per difendersi nel processo penale che era stato instaurato a suo carico a seguito dell’infortunio con esito mortale occorso ad un dipendente della società.

La Corte territoriale ha premesso che il CCNL per il personale del settore acqua-gas riconosceva ai lavoratori con qualifica di quadro l’assistenza legale e la copertura assicurativa in caso di procedimenti civili, penali o amministrativi instaurati in relazione a fatti connessi con l’esercizio delle funzioni svolte, purché il dipendente non avesse agito con dolo o colpa grave.

La Corte territoriale ha ritenuto che il RSPPR fosse incorso in una grave negligenza al momento della redazione del DVR, perché non aveva neppure menzionato il radiocomando messo a disposizione dei lavoratori, che consentiva di arrestare il nastro trasportatore senza operare sull’interruttore generale, e ciò aveva impedito ogni valutazione in merito ai rischi connessi all’utilizzo dello strumento.

Per la cassazione della sentenza il Responsabile della Prevenzione ha proposto ricorso sulla base di tre motivi.

I primi due motivi del ricorso denunciano omesso o non adeguatamente esaminato gli elementi fattuali decisivi per escludere la colpa grave trattandosi di responsabilità del lavoratore che non rispetta le disposizioni datoriali.

Il ricorrente sostiene, in sintesi, che nel DVR erano specificate le procedure da adottare in occasione della pulizia dei nastri ed era previsto che occorreva innanzitutto agire sull’interruttore generale, in modo da fermare le parti in movimento, e poi, ultimate le operazioni, riattivare l’impianto facendo attenzione a che nessun lavoratore stazionasse nei pressi dello stesso.

Evidenzia che la procedura, non seguita dal lavoratore che non rispetta né l’applicazione del DVR, né le istruzioni datoriali,  escludeva in sé qualunque possibilità di incidenza dell’uso del telecomando ed aggiunge che l’infortunio occorso al dipendente, al quale erano state affidate mansioni di capoturno, non si sarebbe verificato se lo stesso si fosse attenuto alle previsioni del documento di valutazione dei rischi.

Infine, il terzo motivo rileva che non vi era contestazione fra le parti circa il quantum dell’esborso, sicché il giudice d’appello non avrebbe potuto fondare la pronuncia di rigetto anche sull’asserita mancata dimostrazione dell’esborso effettuato.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo esula dai limiti del riformulato art. 360 c.p.c., n. 5, e pretende di attrarre nel vizio, che concerne solo l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la mancata valutazione di elementi istruttori che avrebbero dovuto indurre la Corte territoriale a ricostruire in termini diversi la dinamica dell’infortunio e ad escludere il nesso di causalità fra la mancanza contestata e l’evento.

Anche a volere ritenere non vincolante la formulazione della rubrica, la critica mossa alla sentenza impugnata non è sussumibile in alcuno dei due vizi in rilievo, perché i fatti storici sono stati esaminati dalla Corte territoriale, e le affermazioni che si leggono nella sentenza impugnata seguono un percorso argomentativo motivato e coerente con l’infortunio occorso al lavoratore che non rispetta le prescrizioni datoriali.

Anche la seconda censura,  sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di norme di legge, torna a censurare il giudizio di fatto compiuto dal giudice d’appello, al quale nella sostanza addebita, non l’errata specificazione della nozione di colpa grave, bensì l’erroneo accertamento della sua ricorrenza nella fattispecie di causa.

Ebbene, l’allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del Giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, nei limiti fissati dalla normativa processuale succedutasi nel tempo.

Inammissibili, per tali ragioni i primi due motivi del ricorso,  risulta  assorbito l’esame della terza censura.

La Corte, conclusivamente, dichiara inammissibile il ricorso.

La redazione giuridica

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