Mancato rispetto del segnale di STOP da parte dell’autovettura rimasta non identificata (Cassazione civile, sez. III,  dep. 15/07/2022, n.22398).

Mancato rispetto del segnale di STOP da parte dell’autovettura costringe il motociclista a una manovra di emergenza che provoca la caduta.

La Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal motociclista avverso la sentenza del Tribunale di Rimini che rigettava la domanda di risarcimento proposta nei confronti del FGVS per i danni in conseguenza del sinistro stradale occorsogli a seguito della caduta dal suo motociclo, asseritamente avvenuta a causa di una manovra di emergenza effettuata per il mancato rispetto del segnale di stop di una autovettura, rimasta non identificata.

I Giudici di merito hanno ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova della fondatezza della dinamica dei fatti e della riconducibilità della responsabilità del sinistro in capo ad un presunto conducente pirata per mancato rispetto della segnaletica stradale di arresto.

Avverso la sentenza del Tribunale di Rimini e l’ordinanza della Corte di appello di Bologna emessa ex artt. 348 bis e ter c.p.c., propone ricorso per cassazione il motociclista, sulla base di due motivi.

Con il primo motivo lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.” poiché non è stato affatto valutato dal Giudice del merito il contenuto del Rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Municipale da cui si evince che la logica possibile della manovra di emergenza effettuata dallo stesso era quella di aver tentato “verosimilmente (o presumibilmente) di evitare un’eventuale collisione con l’autovettura” non identificata “citata nelle dichiarazioni rese dal conducente e da una persona informata sui fatti”.

La censura è inammissibile.

E’ già stato ripetutamente affermato che la violazione dell’art. 116 c.p.c., è riscontrabile solo ove si alleghi che il Giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato  secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza, nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento.

Le allegazioni e le prove (sia documentali sia testimoniali) sono state, invece, in concreto valutate dai Giudici del merito che, dopo averle esaminate coerentemente, l’una in correlazione con l’altra, hanno ritenuto non fosse stata raggiunta la prova della fondatezza dell’assunto di parte attrice con riguardo alla dinamica dei fatti e alla riconducibilità della responsabilità del sinistro in capo ad un presunto conducente pirata per mancato rispetto del segnale di Stop.

Il ricorrente non si confronta con la motivazione della pronuncia impugnata, limitandosi a lamentare la non compiuta valutazione di un Rapporto di incidente stradale redatto dalla polizia municipale di cui riporta soltanto stralci e che, comunque, risulta debitamente esaminato dai Giudici di merito.

Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso; con esso si lamenta che il Tribunale ha “liquidato le spese in un’unica voce” non distinguendo spese e onorari per ciascun grado della causa.

Parte controricorrente giustamente evidenza da un lato, che la liquidazione delle spese di primo grado è passata in giudicato perché il ricorrente non ha proposto un motivo di appello e, dall’altro, che le pronunce di legittimità richiamate (Cass. n. 6028 del 2018 e n. 18905 del 2017) sono irrilevanti rispetto a quanto lamentato poiché si riferiscono ad una liquidazione operata in modo omnicomprensivo, circostanza non ravvisabile nel caso di specie.

In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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