Presenza di terriccio sulla strada e dedotta responsabilità del Comune per omessa custodia (Cassazione civile, sez. VI, dep. 13/07/2022, n.22128).
Presenza di terriccio sul selciato della strada causa la caduta del motociclista che riporta gravi lesioni.
Il motociclista conveniva in giudizio il Comune di Messina per ottenere il risarcimento dei danni per le gravi lesioni subite in conseguenza di una rovinosa caduta, verificatasi a causa della presenza di terriccio sul selciato della strada.
Il Tribunale, previo esperimento di prova testimoniale e CTU medico legale, rigettava integralmente le domande con condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Messina.
Con atto di appello veniva proposto gravame e la Corte d’appello di Messina lo rigettava con condanna alle spese di giudizio.
Il danneggiato ricorre in Cassazione censurando la sentenza per avere escluso la responsabilità del Comune per la caduta dal motorino causata da presenza di terriccio, in quanto “la presenza di terriccio sul manto stradale non manifesta di per sé solo il collegamento causale, necessario ed ineliminabile, ove il danneggiato non provi che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile la caduta”.
Ritiene la parte ricorrente che le anomalie del terreno e la sua pericolosità fossero state provate dai testi, i quali avevano confermato che la presenza di terriccio era in loco da alcune ore ed era stata causa di altri incidenti, di modo che il rigetto della domanda non si spiegava alla luce degli oneri gravanti sul convenuto proprietario del bene e segnatamente del fatto che il Comune non aveva fornito prova del caso fortuito.
La doglianza è inammissibile perché mette sotto censura valutazioni in fatto sulla ritenuta carenza di prova circa la sussistenza del nesso causale tra lo stato dei luoghi e il sinistro dei cui effetti si chiede il ristoro.
Inoltre, mette in discussione il giudizio sulla pericolosità dei luoghi, data dalla sola presenza di terriccio, valutata negativamente dal giudice, in ragione della visibilità delle condizioni della strada, essendo l’incidente avvenuto alle 15:30 in assenza di lavori in corso. Si trattava, per il giudice di merito, di una situazione di pericolo suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione di normali cautele da parte dell’utente della strada.
Gli Ermellini ribadiscono che la ricostruzione della dinamica dell’incidente e l’accertamento della condotta e della responsabilità dei soggetti coinvolti, così come l’accertamento del nesso di causalità tra i comportamenti dei soggetti e l’evento dannoso, costituiscono accertamenti di fatto insindacabili (cfr. Cass. n. 1368 del 2017).
Egualmente dicasi con riferimento alla responsabilità del custode che, per quanto di tipo oggettivo, richiede sempre la prova del nesso causale tra il dinamismo intrinseco della cosa e l’evento lesivo.
I restanti motivi sono assorbiti in quanto si presentano come motivi collegati all’accoglimento eventuale del ricorso.
Conclusivamente, la Corte dichiara inammissibile il ricorso; le spese sono poste a carico della ricorrente in ragione della soccombenza.
Avv. Emanuela Foligno
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