Frattura pluriframmentaria della mano sinistra per caduta sulla strada (Corte Appello Bari, sez. III, 09/09/2022, n.1300).

Frattura pluriframmentaria mano sinistra per insidia stradale.

Il danneggiato chiamava a giudizio davanti al Tribunale di Trani, il Comune di Andria, onde vederne acclarata la responsabilità per custodia.

Deduceva, in fatto, che, il giorno 06.11.2009, alle ore 18:15 circa, cadeva a causa di una buca sulla sede stradale, non visibile anche a causa della scarsa illuminazione della strada, riportando ‘frattura pluriframmentaria FP V dito mano sinistra’.

La relativa domanda risarcitoria veniva azionata per l’importo di euro 21.364,00.

Il Tribunale, qualificava la domanda ai sensi dell’art. 2051 c.c. e la accoglieva, ritenendo che la denunciata alterazione del manto stradale, che causava la frattura pluriframmentaria, non fosse né segnalata né visibile ed escludeva, dunque, che il sinistro fosse ascrivibile alla responsabilità esclusiva, o concorrente, della danneggiata. Conseguentemente il Comune veniva condannato a rifondere l’importo di euro 1.664,02 al danneggiato e le spese di giudizio e di CTU venivano compensate tra le parti.

Il Comune appella la decisione deducendo errata applicazione della responsabilità per custodia e dei principi di autoresponsabilità in capo allo stesso danneggiato.

Il gravame è fondato.

Il Comune, in sintesi, sostiene che l’art. 2051 c.c. non sia applicabile al caso di specie, sia in ragione della natura demaniale del bene causativo del danno derivante dalla frattura pluriframmentaria denunciata e della sua notevole estensione, sia per l’operatività dell’esimente del comportamento colposo dello stesso danneggiato.

Ritiene, in merito, che il primo Giudice non abbia adeguatamente valutato le risultanze istruttorie acquisite al giudizio, a suo dire confermative dell’ascrivibilità del sinistro al comportamento colposo del pedone, né dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto di escludere la sussistenza dell’eccepito caso fortuito.

La Corte d’Appello, in punto di inquadramento giuridico, conferma che la fattispecie debba essere ricondotta al paradigma della responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia di cui all’art. 2051 c.c.

Gli elementi probatori acquisiti al giudizio di primo grado hanno dimostrato che l’evento è da imputare, in via esclusiva, al comportamento colposo dello stesso danneggiato e, dunque, al caso fortuito, esimente della responsabilità per custodia.

Il sinistro è avvenuto in prossimità dei cassonetti ove il danneggiato si stava recando per il conferimento dei rifiuti e la caduta si è verificata, non a causa di una buca, ma a causa di una alterazione del manto stradale di per sé insuscettibile di valorizzazione in termini di insidia, ossia di pericolo occulto.

La documentazione fotografica rappresenta un’ampia compromissione del manto stradale e la fatidica buca, asseritamente causa della caduta, non risulta in alcun modo rappresentata.

Dunque, la caduta ha trovato la propria causa nell’ampia sconnessione stradale, piuttosto che in una buca che non si riesce a cogliere dal materiale fotografico.

La ricostruzione fattuale proposta dal danneggiato non ha trovato riscontro:  al momento e sul luogo della caduta, vi erano buone condizioni di visibilità e lo stesso danneggiato ha dichiarato che il luogo del sinistro si trova alle spalle della sua abitazione. Dal che vi è pacifica contezza dello stato dei luoghi di causa.

Conclusivamente, la notevole estensione dell’alterazione della res, le buone condizioni di visibilità presenti al momento del sinistro e la conoscenza dei luoghi da parte del danneggiato consentono alla Corte di concludere che la denunciata anomalia del manto stradale era nota nonché agevolmente visibile e percepibile e, dunque, evitabile.

Viene, dunque, affermata la responsabilità esclusiva del danneggiato nella causazione del sinistro ed esclusa la configurabilità di ogni profilo di responsabilità in capo al Comune appellante.

Avv. Emanuela Foligno

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