Attraversamento del sottopassaggio e caduta dalla bicicletta per irregolarità dell’asfalto (Cassazione civile, sez. VI, 04/10/2022, n.28672).

Attraversamento del sottopassaggio e caduta dalla bicicletta.

La danneggiata impugna con tre mezzi, nei confronti del Comune di Reggio Emilia la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado che rigettava la domanda risarcitoria per i danni subiti in conseguenza del sinistro.

In particolare, secondo la prospettazione della danneggiata, durante l’attraversamento del sottopassaggio ciclopedonale rovinava a terra a causa dell’inserimento della ruota anteriore del mezzo all’interno di una irregolarità dell’asfalto in prossimità di un tombino metallico lungo circa m. 3, situato non a livello della superficie stradale.

Conformemente al primo Giudice, la Corte territoriale ha ritenuto non dimostrate le modalità della caduta, “e dunque il nesso causale fra la cosa in custodia e l’evento”, né che la copertura in metallo del tombino fosse in condizioni non denotanti una intrinseca pericolosità.

La Corte d’Appello ha rilevato:

– le reiterate richieste istruttorie non potevano trovare ingresso in mancanza di censura delle specifiche ragioni addotte dal Tribunale nell’ordinanza di rigetto richiamata nella sentenza: ragioni peraltro totalmente condivisibili;

– era pacifico che nessuno avesse assistito alla caduta; solo successivamente era sopraggiunto un amico chiamato in soccorso, il quale affermò, con dichiarazione scritta, successiva di molti mesi al fatto, di aver rinvenuto la donna a terra e dolorante nei pressi del tombino e che la stessa gli aveva riferito di essere caduta “a causa” di esso;

– tanto non era sufficiente a costituire prova piena e certa del nesso causale fra pretesa insidia e sinistro: la sola esistenza di un’alterazione in un manto stradale non dimostrava che essa avesse cagionato la caduta del suo utente e detta prova non poteva trarsi dalle sole affermazioni in tal senso della stessa parte danneggiata;

– peraltro, la danneggiata aveva genericamente riferito di essere caduta “a causa del tombino” ed anche alla P.G. la donna aveva reso, un anno dopo il fatto, dichiarazioni molto vaghe sulle cause della caduta, affermando di avere perso il controllo della bicicletta, urtando con il braccio sinistro contro il parapetto metallico posto verso la strada carrabile, a causa del tombino (posto, dunque, alla sua destra), dissestato rispetto al manto stradale, e reso scivoloso dalla pioggia.

In Cassazione la danneggiata si duole di omessa valutazione di fatto decisivo ovvero dello stato dei luoghi e sostiene che il Tribunale e la Corte avrebbero dovuto “verificare in primis, anche attraverso l’esame… dei testimoni indicati in primo e secondo grado, se il punto ove è avvenuto l’incidente potesse essere considerato un’insidia occulta o meno”. Con un secondo motivo la menta, inoltre, violazione dell’art. 2051 c.c.

La ricorrente si duole della mancata ammissione di prova per testi, ma non si confronta con il preliminare rilievo, integrante esso stesso autonoma e autosufficiente ratio decidendi, circa la “mancanza di censura delle specifiche ragioni addotte dal Tribunale nell’ordinanza di rigetto richiamata nella sentenza”.

La censura è estranea al paradigma censorio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poiché  lungi dall’indicare un fatto storico, avente le dette caratteristiche, obliterato dal Tribunale, si risolve nella mera sollecitazione di una nuova valutazione del materiale istruttorio, certamente non consentita in Cassazione.

Anche la seconda censura è inammissibile. Essa fraintende la ratio decidendi, la quale non è rappresentata solo dal rilievo della assenza di pericolosità intrinseca della cosa ma, a monte, come detto, dalla ritenuta mancanza di prova del nesso di causa tra cosa in custodia ed evento di danno.

Si tratta, dunque, di motivo inidoneo a svolgere la funzione di critica propria di un motivo di impugnazione.

Il ricorso viene integralmente rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

Lastra del marciapiede spezzata e avvallata

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui