Danno estetico al volto procurato alla compagna: condannato per maltrattamenti in famiglia (Cass. pen., sez. V, dep. 26 settembre 2022, n. 36194).
Danno estetico al volto permanente procurato da un tatuaggio obbligatorio sul volto della compagna.
La singolare vicenda trae origine dall’obbligo imposto dall’uomo alla compagna di farsi tatuare sul volto il nome.
I Giudici chiariscono che la breve durata della relazione è del tutto irrilevante e che è del tutto incontestabile il danno estetico permanente subito dalla donna e confermano la condanna per maltrattamenti in famiglia.
La Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Velletri, che aveva condannato l’uomo per i reati di cui agli artt. 572,582 e 583-quinquìes c.p., commessi in danno della compagna convivente.
In particolare, il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e conseguente danno estetico sarebbe stato commesso inducendo in errore l’esecutore materiale di alcuni tatuaggi impressi al volto della vittima, circa la sussistenza del consenso di quest’ultima.
Contro la sentenza della Corte di Appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione. Per quanto qui di interesse, l’imputato sostiene che non sarebbe configurabile la fattispecie di maltrattamenti contro familiari e conviventi, atteso che non vi sarebbe stato alcun stabile rapporto di continuità familiare, nè alcun legame di reciproca assistenza per un apprezzabile periodo di tempo essendo la relazione durata poco più di un mese.
Inoltre, deduce l’inosservanza della legge penale e delle norme processuali, in relazione agli artt. 582 e 585 c.p. e 336 e 337 c.p.p..
Le censure sono infondate.
Dalla sentenza impugnata, infatti, emerge che la relazione della coppia, pur non essendo durata a lungo, è stata intensa e stabile e che la coppia progettava di prolungare la vita in comune. La Corte di Appello, pertanto, ha correttamente ritenuto integrato un rapporto di convivenza giuridicamente rilevante ai fini dell’integrazione della fattispecie di maltrattamenti in famiglia.
Al riguardo, viene rilevato che “È configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia anche in presenza di un rapporto di convivenza di breve durata, instabile e anomalo, purché sia sorta una prospettiva di stabilità e un’attesa di reciproca solidarietà”.
Anche la censura riguardante l’aggravante del nesso teleologico è infondata considerata la sussistenza dei presupposti del reato contestato, con la conseguenza che rimangono ferme la contestata aggravante del nesso teleologico e la procedibilità d’ufficio.
Quanto alle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di incidente probatorio , le stesse sono pienamente utilizzabili, poiché rese nell’ambito di un incidente probatorio, nel quale il contraddittorio era stato regolarmente costituito.
In sostanza, il ricorrente, vorrebbe ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di Appello e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti.
Le sentenze di merito sono motivate in maniera adeguata e coerente e risultano prive di vizi logici desumibili dal testo del provvedimento.
Confermata, pertanto, la condanna a maltrattamenti in famiglia per il anno estetico permanente al volto procurato alla ex partner.
Il ricorso viene rigettato con condanna alle spese.
Avv. Emanuela Foligno
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