Investimento del ciclista e distanza di sicurezza non rispettata (Cass. pen., sez. IV, dep. 24 ottobre 2022, n. 40072).

Investimento del ciclista e condanna penale dell’automobilista.

La vicenda trae origine da un sinistro stradale mortale cui seguiva la condanna per omicidio colposo stradale dell’automobilista resosi colpevole di avere investito il ciclista che lo precedeva sulla strada.

In particolare, l’investimento del ciclista avveniva a causa della velocità di marcia dell’automobile non adeguata allo stato dei luoghi.

L’automobilista, a propria difesa, deduce esservi quantomeno un concorso di colpa del ciclista in considerazione del fatto che la bicicletta non aveva una andatura di marcia rettilinea alla carreggiata di pertinenza.

Sul punto, secondo i Giudici di merito, sono inequivocabili i dettagli emersi dalla ricostruzione della dinamica del sinistro: si è trattato di un tamponamento privo di angolazione, ma un’eventuale andatura non rettilinea della bicicletta avrebbe dovuto spingere l’automobilista a mantenere le distanze di   sicurezza adeguate al caso e a ridurre la velocità di marcia.

Anche in secondo grado l’automobilista viene riconosciuto colpevole per l’investimento del ciclista e del suo decesso, a nulla rilevando la presunta andatura di marcia irregolare della bicicletta.

Esclusa, ulteriormente, dai Giudici di secondo grado, la tesi secondo cui il ciclista poneva in essere una improvvisa manovra di svolta a sinistra e che «avesse violato l’obbligo di indossare il casco (non obbligatorio) e il giubbotto o le bretelle retroriflettenti (non ancora obbligatori all’ora dell’incidente)».

La vicenda approda in Cassazione ove l’automobilista deduce che l’incidente si è verificato mentre il ciclista stava eseguendo una manovra di improvvisa svolta a sinistra e che l’imputato, conducente del veicolo, non era riuscito ad arrestare il proprio mezzo e ad evitare l’impatto.

La Suprema Corte evidenzia che “la puntuale ricostruzione operata attraverso il materiale probatorio e i chiarimenti forniti dal Perito, anche sulla base delle modalità dell’urto ricostruite attraverso i danni riportati dai mezzi» ha consentito di ravvisare un’ipotesi di tamponamento privo di angolazione”.

Di talchè viene confermata la responsabilità dell’automobilista, tuttavia, precisano gli Ermellini, “quand’anche si fosse ritenuto che l’andatura del velocipede non era rettilinea, tale eventualità non si porrebbe in alcun modo come fattore eccezionale e imprevedibile poiché l’andatura dei velocipedi è necessariamente caratterizzata da un moto oscillatorio».

Conseguentemente, era obbligo dell’automobilista mantenere le distanze dalla bicicletta e procedere a una velocità adeguata.

Il ricorso dell’automobilista viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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