Paralisi degli arti inferiori per infortunio sul lavoro in itinere (Cassazione civile, sez. VI, 26/08/2022, n.25420).

Paralisi degli arti inferiori e numerose disfunzioni neurologiche a seguito di sinistro stradale.

Il danneggiato ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Firenze, articolando un solo motivo; resiste con controricorso l’Assicurazione.

Il ricorrente espone di aver citato in giudizio l’Assicurazione, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’incidente stradale occorsogli, allorché, alla guida della sua motocicletta, a causa dell’improvvisa immissione nella circolazione di un veicolo di colore rosso, rimasto non identificato, cadeva per terra e urtava contro altri veicoli parcheggiati lungo la carreggiata, riportando gravi lesioni che gli avevano provocato la paralisi degli arti inferiori oltre a numerose disfunzioni neurologiche viscerali.

Il Tribunale di Prato, riconosciuto il concorso causale dell’attore nella misura del 50%, condannava la Compagnia convenuta al pagamento di Euro 111.878,00 a titolo di danno differenziale, avendo già l’Inail coperto a titolo di indennizzo l’infortunio.

Il motociclista impugna la decisione lamentando l’attribuzione di concorso colposo nella verificazione del sinistro, nonostante il veicolo pirata avesse effettuato una non consentita manovra di retromarcia per immettersi nel flusso della circolazione e non avesse dato la precedenza, e per non aver considerato che una velocità conforme ai limiti imposti nel tratto interessato non avrebbe potuto impedire la caduta dalla moto e l’impatto con i mezzi parcheggiati nelle vicinanze.

Per il ricorrente, la sentenza sarebbe affetta da vizio di sussunzione, non avendo tenuto conto che nel caso di scontro tra veicoli l’accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente dall’art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare che l’altro coinvolto si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno poi verificatosi con la grave paralisi degli arti inferiori.

Secondo il ricorrente, la responsabilità del conducente onerato della precedenza non avrebbe dovuto essere esclusa per il solo rilievo della sua elevata velocità né avrebbe dovuto ritenere rilevante che la velocità tenuta fosse stata superiore al limite, perché in caso di concorso tra condotte colpose, di cui una integri la violazione dell’obbligo di dare la precedenza e l’altra la violazione dell’obbligo di limitare la velocità, la seconda di tali condotte non è idonea ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento di guida del conducente sfavorito dalla precedenza e l’incidente;

La censura è inammissibile.

In tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, si concreta in un giudizio di mero fatto che resta sottratto al sindacato di legittimità.

Ad ogni modo, la premessa da cui muove il ricorrente non trova conforto nella decisione impugnata, la quale ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale quanto al pari concorso di responsabilità del conducente del veicolo pirata e del motociclista, avendo giudicato il primo responsabile di essersi parato davanti alla motocicletta improvvisamente ed il secondo di non avere adottato ragionevolmente per disattenzione, imperizia, velocità sostenuta incapacità di gestire l’evento le manovre necessarie ad evitare l’impatto che poi cagionava i seri danni alla salute tra cui la paralisi degli arti inferiori.

I Giudici d’appello hanno correttamente applicato le norme sull’accertamento causale tra la condotta dell’auto pirata e l’evento di danno lamentato, perché la Corte territoriale ha ritenuto certo il ruolo causale della condotta dell’investitore e di quella del motociclista danneggiato, ritenendo con una motivazione incensurabile in sede di legittimità che dette condotte avessero concorso in parti misura al verificare dell’evento di danno.

Il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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