Lastra del marciapiede spezzata e avvallata provoca lesioni al pedone in transito (Tribunale Pisa, Sentenza n. 2257/2022 pubbl. il 27/09/2022).

Lastra del marciapiede provoca lesioni fisiche al pedone in quanto non allineata al manto di copertura.

Con atto di citazione il pedone ha convenuto il Comune al fine di sentirlo condannare, previa declaratoria di responsabilità ex art. 2051  c.c., al  risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data 14.03.2016.

Il danneggiato deduce che alle ore 23,00 circa, dopo essere disceso dal proprio veicolo, cadeva in terra a causa di una lastra del marciapiede spezzata e avval- lata, posta all’estremità esterna del marciapiede.

Il Comune, per contro, deduce la imprudente condotta del pedone e la carenza di nesso di causalità.

Il Tribunale evidenzia che l’argomento in decisione, essendo disciplinato dall’art. 2051 c.c., necessita della dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato. Conseguentemente è il danneggiato che deve fornire la prova dell’evento dannoso e il nesso tra la cosa in custodia (marciapiede) e il danno (lastra del marciapiede spezzata e lesioni fisiche).

Inoltre, allorchè l’evento dannoso sia ricollegabile all’intrinseco dinamismo della cosa ,la prova della pericolosità della cosa in custodia, derivante dal suo cattivo stato di funzionamento o manutentivo, non si rende necessaria.

Ergo, una volta provate queste circostanze da parte del danneggiato, il custode deve provare l’esistenza del caso fortuito, con la specificazione che gli aspetti della maggiore o minore diligenza, e/o negligenza, nella custodia sono estranei alla valutazione perché il caso fortuito deve inserirsi nel processo eziologico dell’evento assumendo il ruolo di causa del danno lamentato.

Ciò puntualizzato, risulta pacifico che il danneggiato, sceso dalla propria automobile, a      causa di una lastra del marciapiede spezzata ed avvallata, non visibile e non evitabile, inciampava rovinando a terra.

Il piede del danneggiato si infilava nel buco causato dall’avvallamento della lastra del marciapiede, la lastra risultava convessa nella parte più esterna che recava, appunto, un buco abbastanza grande.

La dinamica descritta dall’attrice, e confermata dalle prove testimoniali, è verosimile poiché, se anche la lastra  in questione non ha una movimentazione intrinseca, il calpestio di essa, nel punto in cui era spezzata, ben può causare e avere causato la caduta.

Ad ogni modo, dalle riproduzioni fotografiche allegate in atti da parte attrice si   evince che la strada in questione, pavimentata da lastre, si ha la conferma della dinamica del lamentato sinistro.

Il Comune ha l’obbligo della manutenzione di strade e marciapiedi cittadini, con   conseguente operatività della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c.

La norma, come noto, prevede una imputazione del danno al custode della cosa, sulla sola base del nesso causale fra la cosa stessa e l’evento dannoso.

Lo stato dei luoghi, per come descritto e rappresentato dalla documentazione fotografica prodotta in atti, è idoneo a ingenerare una situazione di pericolo come rappresentata   da parte attrice e, pertanto, non suscettibile di essere evitata o superata attraverso l’adozione delle normali cautele dell’utente del bene pubblico.

Il Tribunale, pertanto, accerta la responsabilità del Comune e lo condanna al   risarcimento del danno non patrimoniale patito nella misura di 65.251,00 oltre interessi.

Avv. Emanuela Foligno

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