Trattamento radioterapico errato

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Trattamento radioterapico errato e personalizzazione del danno

Trattamento radioterapico errato viene lamentato dal paziente (Cass. civ., sez. III, 12 settembre 2022, n. 26805).

Trattamento radioterapico errato: il danno morale copre anche il dolore continuo e anche la Cassazione conferma le decisioni di merito.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso avverso la sentenza di Appello che confermava l’esatta quantificazione operata dal Tribunale di primo grado del danno patito da un uomo a seguito di trattamento radioterapico errato.

La CTU disposta dal Tribunale di Padova accertava la piena responsabilità della struttura e del Sanitario. Nel corso del giudizio la Compagnia assicurativa della Struttura formulava una proposta transattiva e versava l’importo di Euro 110.000,00 in favore dell’attore.

Il Tribunale quantificava il danno in Euro 81.071,26; accertava la responsabilità solidale dei convenuti e, in considerazione della suddetta proposta transattiva e dei conseguenti versamenti, prese atto dell’avvenuto integrale risarcimento del danno, compensando interamente le spese fino alla data della proposta transattiva, e condannando l’attore a rifondere ai convenuti quelle successive a tale data.

La sentenza veniva impugnata dal paziente che contestava la quantificazione del danno operata in primo grado e, in particolare, l’omesso esame del danno morale.

La Corte d’Appello di Venezia accoglieva parzialmente l’appello, modificando il capo relativo alle spese (integralmente compensate) ed affermando che “ anche a ritener dovuti un ulteriore importo per spese mediche ed una maggiore personalizzazione, la somma già corrisposta, pari a 110.000,00 Euro, doveva ritenersi comunque satisfattiva delle pretese attoree.”

Avverso tale sentenza l’uomo propone ricorso per cassazione.

In particolare, parte ricorrente censura la sentenza impugnata lamentandone la non corretta valutazione e liquidazione compiuta dalla Corte d’appello con riferimento alla componente danno morale del danno non patrimoniale: “parliamo esclusivamente (per semplificare) del danno morale, perché, anche se male, è stato liquidato il danno biologico, e con la personalizzazione del punto anche il danno esistenziale: non è stato invece considerato e adeguatamente valutato il danno morale, che è una componente del danno non patrimoniale unitariamente inteso (biologico, morale, esistenziale) che va liquidato integralmente”.

Sostiene, in sintesi, il ricorrente che tanto il Tribunale quanto la Corte d’Appello avrebbero acriticamente recepito i valori delle Tabelle di Milano, trascurando la particolare sofferenza soggettiva ed il particolare dolore fisico patito nel caso concreto a seguito del trattamento radioterapico errato, circostanze eccezionali rispetto alla casistica comune,  ciò che avrebbe legittimato i Giudici a discostarsi, in aumento, dai valori massimi delle Tabelle.

La Suprema Corte (Cass. civ., n. 901/2018), ricorda che la morfologia del danno non patrimoniale è caratterizzata solo dalla duplice componente dinamico/relazionale e morale; ciò è confermato anche dalla l. n. 124/2017 di modifica degli artt. 138 e 139 c.d.a.

La Corte territoriale, applicando le tabelle milanesi, ha dato atto di avere considerato la componente morale del danno, ricomprendendolo nella liquidazione unitaria conformemente a quanto affermato da Cass. civ., n. 25164/2020, e secondo la quale una tale componente potrebbe anche essere esclusa in caso di accertamento negativo da parte del Giudice di merito.

Osservano gli Ermellini che la tripartizione proposta dal ricorrente con riguardo alle componenti del danno non patrimoniale (biologico-morale-esistenziale) è destituita di giuridico fondamento, risultando costantemente affermato, a far data dalla sentenza n. 901 del 2018 e successive conformi, che la relativa morfologia è caratterizzata dalla duplice componente, dinamico/relazionale e morale.

In argomento viene ribadito che il Giudice di merito dovrà:

1) accertare l’esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;

2) in caso di positivo accertamento dell’esistenza (anche) di un danno da sofferenza morale, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che preved(eva)ono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervenivano, per il danno biologico – prima dell’ultima, necessaria modificazione all’indicazione di un valore monetario automaticamente e complessivamente unitario (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);

3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico (espressamente ed esclusivamente definito dal legislatore, fin dall’anno 2000, come danno dinamico/relazionale), depurata dall’aumento previsto dalle tabelle per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, e liquidando, conseguentemente il solo aspetto dinamico-relazionale del danno;

4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno secondo gli stringenti criteri indicati dalla sentenza 7513/2018, procedere all’aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale, automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni.

Ebbene, la voce di danno richiesta dal ricorrente, in aggiunta a quanto liquidato in sede di merito, ha ad oggetto esclusivamente il dolore fisico “all’arto irradiato da trattamento radioterapico” e non alla componente della sofferenza morale del danno non patrimoniale, che risulta, viceversa, abbondantemente risarcita.

La Corte rigetta il ricorso.

Avv. Emanuela Foligno

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