Assegno di invalidità: illegittimo il cumulo dei redditi della persona interessata (Cass. civ., sez. lav., 28 settembre 2022, n. 28205).
Assegno di invalidità e requisito reddituale dell’avente diritto.
La Corte d’Appello di Lecce ha rigettato l’impugnazione avverso la sentenza resa dal Tribunale di Brindisi che rigettava la domanda del beneficiario intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, alla pensione di inabilità civile o all’assegno di invalidità.
Entrambi i Giudici di merito rigettavano la domanda per la mancanza dei requisiti reddituali rilevando che “pur sussistendo il requisito sanitario idoneo per il riconoscimento dell’assegno di invalidità mensile di assistenza, a decorrere dal novembre 2011, come accertato dal CTU – nel periodo compreso tra tale data e il raggiungimento dei 65 anni di età (5 agosto 2012) il reddito dell’interessato, cumulato con quello del coniuge, superava i limiti di legge fissati ai fini del riconoscimento della prestazione.
La vicenda approda in Cassazione.
Con i primi tre motivi viene denunciata la violazione e falsa applicazione del D.L. n.663 del 30 dicembre 1979, art. 14 septies, comma 5, convertito con modificazioni nella L. n. 33 del 1980, e di altro complesso normativo, evidenziandosi che per il riconoscimento dell’assegno mensile di assistenza (cd. assegno di invalidità civile) rileva solo il reddito personale e non anche quello del coniuge, come invece erroneamente ritenuto dalla Corte di Appello.
Le censure sono fondate.
Gli Ermellini richiamano principi già espressi (v. Cass. n. 23689 del 2016; Cass. n. 7698 del 2016 e, più di recente, Cass. n. 21763 del 2020, Cass. n. 2517 del 2020; Cass. n. 30223 del 2019; Cass. n. 14415 del 2019) in base al quale “(…)alla luce del D.L. n. 76 del 2013, conv. in L. n. 99 del 2013, per l’assegno di invalidità, anche nel periodo successivo alla entrata in vigore della L. n. 247 del 2007, occorre fare riferimento al reddito personale dell’assistito con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il predetto fa parte”.
Difatti, per l’assegno mensile di invalidità civile, il D.L. n.663 del 30 dicembre 1979, art. 14 septies, comma 5, convertito con modificazioni nella L. n. 33 del 29 febbraio 1980, prevede, ai fini della sussistenza del requisito reddituale, “l’esclusione del cumulo del reddito del beneficiario non solo con riferimento al coniuge, ma anche a tutti gli altri componenti del nucleo familiare.
In definitiva, ciò che è rilevante p il solo reddito personale del soggetto richiedente.
Assorbito l’esame del quarto motivo di ricorso, con il quale la parte deduce la violazione della L. n. 118 del 1971, D.Lgs. n.509 del 23 novembre 1988, art. 19, art. 8, commi 1 e 2, addebitando alla Corte di appello l’errore di non aver disposto l’automatica conversione al 65 anno di età dell’assegno in pensione sociale, dovendosi in via preliminare accertare la sussistenza del diritto alla prestazione.
La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso, assorbito ii quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione.
Avv. Emanuela Foligno
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