Arresto del nastro trasportatore e infortunio mortale del lavoratore (Cassazione civile, sez. VI, dep. 05/07/2022, n.21244).
Arresto del nastro trasportatore non previsto dal DVR e infortunio mortale.
La Corte d’Appello di Venezia, adita dal datore di lavoro, ha riformato la sentenza del Tribunale di Vicenza che lo aveva condannato a rimborsare al Responsabile del servizio di prevenzione le spese legali sostenute per difendersi nel processo penale che era stato instaurato a suo carico a seguito dell’infortunio con esito mortale occorso ad un dipendente.
Il Giudice d’Appello ha ritenuto gravemente negligente il responsabile del servizio di prevenzione, per non avere menzionato nel DVR il radiocomando messo a disposizione dei lavoratori, che consentiva l’arresto del nastro trasportatore senza operare sull’interruttore generale, e ciò aveva impedito ogni valutazione in merito ai rischi connessi all’utilizzo dello strumento.
Per la cassazione della sentenza il Responsabile della Prevenzione ha proposto ricorso sulla base di tre motivi.
I primi due motivi del ricorso denunciano omesso, o non adeguatamente esaminato, gli elementi fattuali decisivi per escludere la colpa grave trattandosi di responsabilità del lavoratore che non rispetta le disposizioni datoriali.
Il ricorrente sostiene, in sintesi, che nel DVR erano specificate le procedure da adottare in occasione della pulizia dei nastri ed era previsto che occorreva innanzitutto agire sull’interruttore generale, in modo da fermare le parti in movimento, e poi, ultimate le operazioni, riattivare l’impianto facendo attenzione a che nessun lavoratore stazionasse nei pressi dello stesso.
E’ il lavoratore a non avere rispettato né l’applicazione del DVR, né le istruzioni datoriali, e l’infortunio mortale non si sarebbe verificato se lo stesso si fosse attenuto alle previsioni del documento di valutazione dei rischi.
Infine, il terzo motivo rileva che non vi era contestazione fra le parti circa il quantum dell’esborso, sicché il giudice d’appello non avrebbe potuto fondare la pronuncia di rigetto anche sull’asserita mancata dimostrazione dell’esborso effettuato.
Il ricorso non è ammissibile.
Il primo motivo pretende di attrarre nel vizio, che concerne solo l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la mancata valutazione di elementi istruttori che avrebbero dovuto indurre la Corte territoriale a ricostruire in termini differenti la dinamica dell’infortunio e ad escludere il nesso di causalità fra la mancanza contestata al DVR e l’evento.
I fatti storici sono stati esaminati dalla Corte territoriale, e le motivazioni che si leggono nella sentenza impugnata seguono un percorso argomentativo coerente con l’infortunio occorso al lavoratore.
Anche la seconda censura, torna a censurare il giudizio di fatto compiuto dal Giudice d’appello, al quale nella sostanza addebita, non l’errata specificazione della nozione di colpa grave, bensì l’erroneo accertamento della sua ricorrenza nella fattispecie di causa.
Ebbene, l’allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del Giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, nei limiti fissati dalla normativa processuale succedutasi nel tempo.
Inammissibili i motivi del ricorso, rimane confermato che la omessa menzione dell’arresto del nastro trasportatore del macchinario nel DVR sia da ascriversi al responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Avv. Emanuela Foligno
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