Omessa installazione di guard rail da parte del Comune (Cass civ., sez. III, 17 febbraio 2023, n. 5116).
Omessa installazione di guard rail da parte del Comune provoca lo scontro contro un traliccio ferroviario.
Il danneggiato invoca il riconoscimento della responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al Comune per non avere posizionato i dovuti guard rail sulla strada e per non avere utilizzato i mezzi spargisale.
Secondo la tesi del danneggiato l’uscita di strada sarebbe derivata dalla presenza di ghiaccio, e imputa al Comune l’omesso spargimento di sale, nonché la omessa installazione di guard rail, che avrebbe determinato l’impatto contro un traliccio della ferrovia posto a un metro dalla sede stradale.
In primo grado viene ritenuto responsabile dell’evento lo stesso danneggiato, per non avere tenuto una condotta di guida adeguata allo stato dei luoghi. Oltre a ciò il Giudice ritiene insussistente un obbligo a carico del Comune circa l’installazione di guard rail.
I Giudici di Appello, invece, affermano la responsabilità del Comune e attribuiscono al danneggiato un concorso di colpa nella causazione dell’evento in misura del 50%.
Nello specifico, secondo la Corte d’Appello, l’art. 2 D.M. n. 223/1992 prevede implicitamente che i punti pericolosi di qualsiasi viabilità pubblica (e tale è stato ritenuto essere la strada comunale ove era avvenuto l’evento, in considerazione della pericolosità del traliccio ferroviario posto a meno di un metro dalla carreggiata) anche se preesistenti al predetto D.M. debbano essere muniti di guard rail. Inoltre, la Corte ha ritenuto che la condotta colposa del conducente non fosse idonea ad integrare gli estremi del caso fortuito, dovendosi quest’ultimo individuare in ciò che interrompe il nesso con il pericolo insito nella cosa e non in ciò che concorre a concretizzare tale pericolo.
Il Comune impugna la decisione in Cassazione.
Gli Ermellini ritengono corretta la decisione d’Appello laddove ha affermato la responsabilità del Comune ai sensi dell’art. 14 del Codice della Strada, e ribadiscono che l’obbligo di proteggere il punto in cui si era verificato il sinistro era imposto sia dalle regole del Codice della Strada, sia dal D.M. n. 223/1992.
Sulla condotta colposa del danneggiato, invece, viene posto in rilievo che la stessa, per integrare il caso fortuito, deve essere accertata prendendo in considerazione la circostanza se la presenza di una adeguata barriera avrebbe potuto evitare l’urto con il traliccio ferroviario.
Sul punto viene rammentato che la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., impone al danneggiato di dimostrare l’esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode l’onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito. A nulla rilevano altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o la circostanza che l’insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato.
Per escludere il nesso causale fra la cosa e il danno , la condotta colposa del danneggiato deve avere caratteristiche di imprevedibilità tali che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa. Il comportamento negligente (nel caso di specie: l’eccessiva velocità tenuta dal conducente), se può non integrare l’ipotesi del caso fortuito, ben può invece avere rilevanza ai fini della liquidazione del danno, ai sensi dell’art. 1227 c.c. che è norma che, in virtù del richiamo operato dell’art. 2056 c.c., è operativa anche per la liquidazione della responsabilità extracontrattuale.
Avv. Emanuela Foligno
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