Frattura del femore destro nella RSA e decesso della paziente (Tribunale Rieti, 07/11/2022, n.484).

Frattura del femore destro del paziente ricoverato in RSA e successivo decesso dello stesso.

I congiunti del paziente deceduto citano a giudizio la società gestrice della RSA onde vederne accertata la responsabilità per il decesso della paziente.

Gli attori deducono:

– Che in data 18 agosto 2017, la congiunta a causa di un declino cognitivo e di gravi problemi deambulazione si trovava ricoverata presso la Casa di Riposo;

– Che nel corso della mattinata del 18 agosto 2017, la congiunta al fine di farsi asciugare i capelli dopo aver effettuato il bagno, veniva accompagnata in un corridoio dall’assistente sanitario, per avere uno spazio più ampio dove effettuare l’operazione di asciugatura. Lasciata, tuttavia, sola, in piedi e senza potersi reggere ad un apposito sostegno, la paziente cadeva rovinosamente in terra riportando gravi lesioni;

– Trascorse due ore dalla caduta ed in conseguenza del persistere di forti dolori, veniva trasportata in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera San Camillo De Lellis di Rieti ove era diagnosticata una frattura del femore destro e praticato, in data 23 agosto 2017, un intervento chirurgico di riduzione cruenta di frattura del femore destro;

– Durante il decorso post operatorio alla paziente  si aggravava lo stato neurologico tanto che in data 2 settembre 2017, veniva nuovamente ricoverata con diagnosi di emorragia celebrale in morbo di Alzhaimer ed in data 16 settembre 2017 ne veniva constatato il decesso.

Preliminarmente il Tribunale dà atto della disciplina applicabile alle strutture di residenza per anziani.

Al riguardo, la L. 41 del 12 dicembre 2003, definisce, all’art. 8, la casa di riposo quale struttura a ciclo residenziale per anziani rientrante nelle strutture a prevalente accoglienza alberghiera, di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c), destinata ad accogliere persone anziane, nella quale vengono assicurati, oltre alle prestazioni di tipo alberghiero, interventi culturali e ricreativi nonché servizi specifici a carattere socio assistenziale per la cui apertura e funzionamento sono prescritti stringenti requisiti in materia urbanistica, edilizia, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza nonché requisiti strutturali e organizzativi, relativi, tra gli altri, all’assenza di barriere architettoniche e alla presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia del servizio prestato, alle caratteristiche e ai bisogni dell’utenza ospitata, ferma restando la necessità di garantire un adeguato rapporto tra operatori e utenti.

La Suprema Corte, valorizzando la missione e le caratteristiche delle strutture in esame, ha affermato che “il contratto di ricovero produce, quale effetto naturale ex art. 1374 c.c., l’obbligo della struttura sanitaria di sorvegliare il paziente in modo adeguato rispetto alle sue condizioni, al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o subirne. La circostanza che il paziente sia capace di intendere o di volere, ovvero il fatto che non sia soggetto ad alcun trattamento sanitario obbligatorio, non esclude il suddetto obbligo, ma può incidere unicamente sulle modalità del suo adempimento” (v. Cass. 22.10.2014 n. 22331; da ultimo, Cass. civ., sez. III, ord., 11 novembre 2020, n. 25288; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2014, n. 10832; Cass. civ., sez. III, 22 ottobre 2014, n. 22331; Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2005, n. 7997).

In questo senso, l’obbligo di sorveglianza deve essere valutato in relazione alle concrete condizioni del paziente onde prevenire potenziali rischi, prevedibili secondo una ragionevole prognosi ex ante (Tribunale Vicenza Sez. II, Sent., 13/05/2015; Tribunale Belluno, Sent., 07/06/2016; Tribunale Roma, sez. XIII, 13 giugno 2017, n. 12033).

Ciò posto, pacifico il contratto di assistenza residenziale tra la paziente defunta e la RSA convenuta, la responsabilità di quest’ultima è di natura contrattuale.

Nel caso in esame, la convenuta RSA non ha dimostrato che l’evento sia derivato da una causa alla stessa non imputabile.

La “qualità” dell’obbligo di sorveglianza della RSA  deve essere vagliata in considerazione dello stato di salute dell’ospite e la congiunta degli attori era affetta da demenza con deterioramento cognitivo, come indicato da certificato medico neurologico del 15.06.2015, rilasciato presso il Policlinico Umberto I di Roma, ove era diagnosticata demenza mista (degenaritivo vascolare) ed espressamente indicata la necessità di assistenza continua.

Aggiungasi, che uno degli operatori della RSA convenuta, chiamato a rendere testimonianza, confermava che la defunta non era lucida e che, pur camminando e muovendosi da sola, barcollava.

Ebbene, in presenza di deficit sensoriali tipici di una condizione di demenza senile, il paziente deve, per ciò solo, considerarsi a rischio caduta.

Venendo al giorno della caduta della paziente, l’operatore sanitario che aveva atteso alle operazioni di pulizia personale della degente, confermava di avere collocato la donna nelle poltrone posizionate lungo il corridoio del secondo piano, aggiungendo che “dopo che l’ho messa seduta sulla poltrona mi sono allontanato per altri incombenti”.

Il fatto stesso che l’evento si sia verificato, sottolinea il Tribunale, prova che la sorveglianza ed il controllo non sono stati sufficienti ed adeguati, rispetto alle condizioni della donna, che difatti cadeva procurandosi la frattura del femore.

Infatti, le condizioni di deterioramento cognitivo della degente rendevano necessaria una stretta sorveglianza da parte del personale della RSA ben potendo, la paziente, in ragione della conclamata assenza di lucidità, ove lasciata libera di muoversi, cagionare danni non solamente a sé stessa ma anche agli altri pazienti.

Ragionando in tal senso, viene totalmente escluso un concorso di colpa della vittima, agli effetti dell’art. 1227, co. I, c.c.,.

La paziente, a seguito della caduta, come detto, riportava frattura del femore con  incapacità temporanea assoluta (danno biologico temporaneo) di giorni 27 (ventisette), sino al decesso della paziente in data 16.09.2017.

Respinta, invece, la invocata personalizzazione del danno per mancate allegazioni sul punto da parte degli attori.

Avv. Emanuela Foligno

Sei vittima di errore medico o infezione ospedaliera? Hai subito un grave danno fisico o la perdita di un familiare? Clicca qui

Leggi anche:

Otosclerosi bilaterale e peggioramenti dei disturbi

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui