Criteri di calcolo degli interessi (Cassazione civile, sez. III, 13/01/2023, n.832).

Criteri di calcolo degli interessi nella liquidazione dei danni derivanti da sinistro stradale.

Il danneggiato conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Lecce il responsabile civile e l’Assicurazione rappresentando di essere rimasto vittima di un sinistro stradale dovuto esclusivamente a fatto e colpa del convenuto, del quale chiedeva accertarsi la responsabilità e condannarsi al risarcimento di tutti i danni per l’importo di Euro 1.360.848,31, oltre accessori.

Nel corso del giudizio il Giudice disponeva, in favore dell’attore, il pagamento a titolo di provvisionale della somma di Euro 319.110,00, importo che la Compagnia corrispondeva.

Conclusivamente, il Tribunale accertava la responsabilità esclusiva del convenuto e lo condannava, in solido con l’Assicurazione, al risarcimento del danno non patrimoniale liquidato in complessivi Euro 637.675,00 statuendo che detto importo, liquidato all’attualità, dovesse essere devalutato alla data dell’evento e poi rivalutato di mese in mese, secondo l’indice Istat, con applicazione degli interessi sulla somma via via rivalutata, ed interessi dalla data della sentenza in poi; liquidò poi altre somme, Euro 4.544,66 per danno da spese mediche, ed Euro 152.354,30 per danno da perdita della capacità lavorativa specifica, disponendo che dall’importo complessivo dovesse detrarsi la somma versata dalla Compagnia in esecuzione del provvedimento di concessione della provvisionale.

A seguito di appello principale dell’Assicurazione, la Corte d’Appello di Lecce, accoglieva il terzo motivo dell’appello con il quale la Compagnia censurava che sulla somma complessivamente liquidata, previa devalutazione dalla data del sinistro, fossero applicati gli interessi e solo successivamente a tale calcolo fosse decurtata la somma pagata a titolo di provvisionale, assumendo che si sarebbero applicati interessi su somme già versate sin dal 2013.

La Corte di Appello, chiarendo i criteri di calcolo degli interessi, riteneva che la somma dovuta a titolo risarcitorio andasse devalutata alla data del sinistro, detratti gli acconti e sulla somma così ottenuta fossero computati gli interessi dalla data del sinistro sulla somma via via rivalutata, sino alla sentenza di primo grado e sulla complessiva somma i soli interessi legali dalla sentenza al soddisfo. Inoltre, accoglieva anche l’appello incidentale del danneggiato sulla mancata personalizzazione del danno non patrimoniale che rideterminava in Euro 760.161,20.

La decisione viene impugnata in Cassazione.

Il ricorrente lamenta che la sentenza, nel definire i criteri di calcolo degli interessi, abbia omesso di calcolarli anche per il periodo decorrente dalla data del sinistro fino alla liquidazione dell’acconto ed abbia solo reso omogenee, in punto di rivalutazione, le somme versate a titolo di acconto rispetto a quelle liquidate in via definitiva, abbia operato la detrazione dal dovuto ma, per l’appunto, computato gli interessi solo sul residuo.

La censura è fondata.

Il credito risarcitorio è stato sì reso omogeneo nella devalutazione delle somme dovute nella liquidazione definitiva rispetto a quelle pagate a titolo di acconto ma, a seguito della detrazione degli acconti, solo sulla somma così ottenuta sono stati computati gli interessi dalla data del sinistro sulla somma via via rivalutata sino alla sentenza di primo grado, mentre non sono stati conteggiati gli interessi sulla somma pagata a titolo di acconto.

Ciò contrasta con i principi in tema di liquidazione del danno nelle obbligazioni di valore. Il danno da fatto illecito forma l’oggetto di una obbligazione di valore, cioè di un debito che, al momento in cui nasce, non è predeterminato in una somma di denaro, né è monetizzabile con un criterio oggettivo. Il risarcimento del danno ha lo scopo di riprodurre la condizione patrimoniale in cui si sarebbe trovato il danneggiato se il fatto illecito non si fosse verificato.

Nel caso in cui il risarcimento avvenga tramite il pagamento di acconti, seguito poi dalla liquidazione definitiva del danno, se, come nel caso in esame, si omette il computo degli interessi sulla somma versata a titolo di acconto, e cioè dalla data del sinistro fino al pagamento dell’acconto, non si riproduce la condizione patrimoniale in cui il danneggiato si sarebbe trovato se il fatto illecito non si fosse verificato.

La giurisprudenza consolidata, cui con la decisione qui a commento viene data continuità, si è consolidata nel senso che il computo degli interessi debba essere svolto anche sulla somma versata a titolo di acconto.

Il ricorso viene accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte territoriale di Lecce in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

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